Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/26: Accordo bilaterale tra la Svizzera e l’Indonesia sulla promozione e la protezione degli investimenti · 21 pagine
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priorità è data ai seguenti meccanismi di protezione: protezione contro le discriminazioni statali nei confronti degli investitori stranieri rispetto a quelli nazionali (trattamento nazionale) e agli investitori di Paesi terzi (trattamento della nazione più favorita), protezione contro le espropriazioni illegali e non adeguatamente compensate, protezione contro le restrizioni al trasferimento di proventi e altri importi relativi agli investimenti e garanzia del cosiddetto trattamento giusto ed equo. I procedimenti di composizione delle controversie consentono inoltre, se necessario, di far rispettare le disposizioni dell’Accordo davanti a un tribunale arbitrale internazionale. L’APPI protegge unicamente gli investimenti effettuati a norma di legge, cioè conformi alle disposizioni legali dello Stato ospitante (cfr. n. 3.2). Gli investitori che le vìolano (p. es. commettendo reati di corruzione) non possono beneficiare della protezione degli investimenti.
L’Accordo di compone di un preambolo, quattro capitoli con note a piè di pagina e due allegati. Il primo capitolo riguarda le definizioni e il campo d’applicazione dell’Accordo. Il secondo comprende le disposizioni sostanziali di protezione degli investimenti. Il terzo elenca le disposizioni in materia di risoluzione delle controversie, mentre il quarto stabilisce disposizioni generali, derogatorie e transitorie. L’Allegato A integra l’articolo sull’espropriazione e l’Allegato B è costituto da un codice di condotta per gli arbitri. Secondo l’interpretazione comune di entrambe le Parti, le note a piè di pagina sono parte integrante dell’Accordo e hanno la stessa forza giuridicamente vincolante del testo dell’Accordo.
L’Accordo è stato firmato in inglese, francese e indonesiano. In caso di divergenze d’interpretazione, prevale il testo inglese.
2.2 Valutazione
Insieme a Giappone, Singapore e Cina, l’Indonesia rientra tra le principali destinazioni degli investimenti diretti svizzeri in Asia. Nel 2020 il volume totale degli investimenti diretti svizzeri in Indonesia è ammontato a circa 2,1 miliardi di franchi. Nello stesso anno le imprese svizzere hanno creato nel Paese asiatico 17 000 posti di lavoro (fonte: BNS). Sempre nel 2020 gli investitori svizzeri si sono piazzati al quattordicesimo posto nella classifica degli investitori esteri in Indonesia (fonte: FMI6). Secondo i dati dell’Indonesian Investment Coordinating Board (BKPM), nel 2021 la Svizzera figurava al decimo posto nella classifica dei maggiori investitori stranieri in Indonesia. La maggior parte degli investimenti diretti svizzeri verso il Paese asiatico è destinata all’industria chimico-farmaceutica. Vengono però effettuati investimenti significativi anche in vari altri settori dell’economia (macchinari, industria alimentare, logistica e trasporti, settore bancario e assicurativo). Viceversa, gli investimenti diretti indonesiani in Svizzera sono praticamente inesistenti.
L’obiettivo della nostra politica economica esterna è assicurare alle imprese svizzere le stesse condizioni di accesso ai mercati esteri dei loro concorrenti all’estero. In quanto importante Paese di provenienza degli investimenti internazionali, la Svizzera ha tutto l’interesse a creare condizioni quadro favorevoli alle attività delle proprie imprese all’estero e a offrire loro una protezione giuridica efficace. Insieme agli accordi di libero scambio (ALS) e alle convenzioni per evitare le doppie imposizioni (CDI), gli APPI costituiscono uno dei principali pilastri della politica di
6 I dati del FMI sono disponibili all’indirizzo: https://data.imf.org/regular.aspx?key=61227424