Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/26: Accordo bilaterale tra la Svizzera e l’Indonesia sulla promozione e la protezione degli investimenti · 21 pagine

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un trattato internazionale (cfr. anche art. 24 cpv. 2 della legge del 13 dicembre 200215 sul Parlamento [LParl] e art. 7a cpv. 1 della legge del 21 marzo 199716 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione [LOGA]).

In assenza di un’autorizzazione mediante legge speciale, il Consiglio federale può concludere autonomamente trattati internazionali di portata limitata (art. 7a cpv. 2 LOGA), in particolare quando il nuovo trattato non istituisce nuovi obblighi, quando serve all’esecuzione di trattati già approvati dall’Assemblea federale o a precisare quanto sancito in questi trattati e quando è diretto alle autorità e disciplina questioni tecnico-amministrative (art. 7a cpv. 3 lett. a–c LOGA). Infine l’articolo 7a capoverso 4 LOGA elenca alcuni esempi di trattati non considerati di portata limitata.

In questo caso non esiste né una legge né un trattato internazionale che deleghi al Consiglio federale la competenza di concludere trattati come il presente APPI. Non si tratta inoltre di un accordo internazionale di portata limitata. La sua approvazione compete quindi all’Assemblea federale.

5.2 Compatibilità con altri impegni internazionali della Svizzera

Il presente Accordo non contiene disposizioni che siano incompatibili con gli impegni internazionali della Svizzera, compresi quelli assunti nel quadro dell’OMC.

5.3 Forma dell’atto

In base all’articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost., i trattati internazionali sottostanno a referendum facoltativo se comprendono disposizioni importanti che contengono norme di diritto o per l’attuazione dei quali è necessaria l’emanazione di leggi federali. Secondo l’articolo 22 capoverso 4 LParl contengono norme di diritto le disposizioni che, in forma direttamente vincolante e in termini generali ed astratti, impongono obblighi, conferiscono diritti o determinano competenze. Sono invece importanti le disposizioni che in virtù dell’articolo 164 capoverso 1 Cost. devono essere emanate sotto forma di legge federale.

Finora gli APPI non sottostavano a referendum facoltativo nella misura in cui non contenevano disposizioni che andavano oltre gli impegni già assunti dalla Svizzera in altri trattati internazionali analoghi. Il 22 giugno 2016 il Consiglio federale ha tuttavia deciso di abbandonare questa pratica dei cosiddetti accordi standard e di sottoporre in futuro gli accordi internazionali standard a referendum facoltativo se contengono importanti disposizioni legislative. Il presente accordo contiene importanti disposizioni legislative, perché disciplina i diritti fondamentali degli investitori e concede loro la possibilità di sottoporre eventuali controversie ad arbitrato internazionale. Di conseguenza, contiene disposizioni fondamentali in materia di diritti e doveri delle persone ai sensi dell’articolo 164 capoverso 1 lettera c Cost.

Il Decreto federale che approva l’Accordo sottostà pertanto a referendum facoltativo ai sensi dell’articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost.

15RS 171.10

16 RS 172.010