Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/26: Accordo bilaterale tra la Svizzera e l’Indonesia sulla promozione e la protezione degli investimenti · 21 pagine
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economia esterna del Consiglio federale. Con l’entrata in vigoredell’accordo di partenariato economico globale tra gli Stati dell’AELS e l’Indonesia7, il 1° novembre 2021, le relazioni economiche bilaterali sono state poste su una nuova base. Tra la Svizzera e l’Indonesia esiste già una convenzione per evitare la doppia imposizione8. Il presente APPI va quindi a completare il quadro contrattuale preesistente. L’Accordo crea ulteriore certezza del diritto per gli investitori svizzeri che sono già attivi in loco o che prevedono di effettuarvi degli investimenti, e ha quindi un impatto positivo anche sui flussi d’investimento tra i due Paesi.
Il nuovo APPI con l’Indonesia assicura quindi che gli investitori svizzeri non siano penalizzati rispetto agli investitori di altri Paesi. Nel 2021 è entrato in vigore il nuovo APPI bilaterale tra Indonesia e Singapore, mentre l’anno precedente era stata la volta dell’accordo di partenariato economico tra Indonesia e Australia, che contiene un ampio capitolo sulla protezione degli investimenti. L’accordo di libero scambio tra l’Indonesia e l’UE, attualmente in fase di negoziazione, conterrà anch’esso un capitolo sulla protezione degli investimenti che andrà a sostituire gli APPI bilaterali con i singoli Stati membri dell’UE, denunciati dall’Indonesia. In questo contesto, il presente Accordo garantisce agli investitori svizzeri condizioni di parità.
Negli ultimi anni è stata identificata la necessità di una riforma degli APPI e delle procedure di arbitrato tra investitori e Stato ivi previste. Anche la Svizzera ha pertanto sviluppato continuamente la propria prassi contrattuale relativa agli APPI. Il presente Accordo con l’Indonesia è il primo APPI della Svizzera fondato su una nuova base negoziale. Si rifà alla prassi contrattuale seguita finora e mira a creare condizioni stabili e un clima favorevole agli investimenti stranieri. Rispetto agli accordi precedenti, contiene disposizioni aggiuntive e più dettagliate per limitare la discrezionalità dei tribunali arbitrali nell’interpretare e applicare l’Accordo (cfr. art. 4 e 7). Alcune disposizioni specifiche, anche sul diritto di legiferare degli Stati (cfr. art. 12), provvedono affinché gli obiettivi di protezione degli investimenti siano compatibili con quelli di sviluppo sostenibile e con gli interessi particolari dei Paesi in via di sviluppo.
3 Commento ai singoli articoli dell’Accordo
3.1 Preambolo
Il Preambolo enuncia gli obiettivi generali delle Parti, fornendo così una chiave di interpretazione del testo normativo. Sottolinea l’importanza degli investimenti internazionali per lo sviluppo economico e la prosperità di entrambi i Paesi. Pone un accento particolare sull’importanza della cooperazione tra le Parti e dello sviluppo sostenibile. Le Parti dichiarano ad esempio di non voler abbassare gli standard in materia di sanità, sicurezza, lavoro e ambiente al solo fine di promuovere gli investimenti. Riaffermano inoltre il loro impegno per i diritti e i principi fondamentali nei settori della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti umani e in particolare per lo Statuto delle Nazioni Unite e per la Dichiarazione universale dei diritti umani.
7 Accordo di partenariato economico globale del 16 dicembre 2018 tra gli Stati dell’AELS e l’Indonesia, RS 0.632.314.271.
8 Convenzione del 29 agosto 1988 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d’Indonesia per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito, protocollo di modifica entrato in vigore il 20 marzo 2009, RS 0.672.942.71.