Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/26: Accordo bilaterale tra la Svizzera e l’Indonesia sulla promozione e la protezione degli investimenti · 21 pagine

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3.2 Capitolo 1: Definizioni e campo d’applicazione

Art. 1 Definizioni

L’articolo 1 definisce i principali termini utilizzati nell’accordo, in particolare «investimento» e «investitore», specificando ad esempio che quest’ultimo può essere sia una persona fisica che giuridica. Definisce inoltre i concetti di «valuta liberamente convertibile», «impresa stabilita localmente» e «territorio».

Art. 2 Campo d’applicazione dell’Accordo

Secondo l’articolo 2, l’APPI si applica agli investimenti effettuati nel territorio di una Parte da investitori dell’altra Parte prima o dopo l’entrata in vigore dell’Accordo. Non si applica però alle controversie relative a eventi precedenti la sua entrata in vigore.

L’Accordo protegge unicamente gli investimenti effettuati a norma di legge, cioè conformi alle disposizioni legali dello Stato ospitante. Gli investitori che le vìolano (p. es. commettendo reati di corruzione) non possono beneficiare della protezione degli investimenti.

Gli appalti pubblici sono esclusi dal campo d’applicazione dell’Accordo. L’articolo 5 (Trattamento nazionale), infine, non si applica alle sovvenzioni o ai sussidi forniti da una Parte.

Art. 3 Misure fiscali

L’articolo 3 disciplina il campo d’applicazione dell’Accordo per quanto riguarda le misure fiscali. Queste vi rientrano soltanto se riguardano le disposizioni sui trasferimenti o le espropriazioni. Per le misure fiscali relative a questo campo di protezione, inoltre, il procedimento di arbitrato investitore–Stato può essere avviato soltanto se le autorità fiscali delle Parti non sono riuscite a convenire entro 360 giorni che non c’è stata una violazione dell’APPI.

3.3 Capitolo 2: Protezione degli investimenti

Art. 4 Trattamento degli investimenti

A norma dell’articolo 4, le Parti si impegnano ad accordare agli investitori dell’altra Parte un trattamento giusto ed equo (fair and equitable treatment) nonché piena protezione e sicurezza (par. 1). A differenza degli accordi precedenti, la portata della protezione è precisata, tra l’altro, mediante l’inclusione nel testo di un elenco di violazioni esemplari, come la denegata giustizia nei procedimenti giudiziari e amministrativi, l’arbitrio evidente o il trattamento abusivo degli investitori stranieri (par. 2).

Art. 5 Trattamento nazionale

All’articolo 5 le Parti si impegnano a trattare gli investimenti degli investitori dell’altra Parte allo stesso modo di quelli dei propri investitori (cosiddetto «trattamento nazionale»).