Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/26: Accordo bilaterale tra la Svizzera e l’Indonesia sulla promozione e la protezione degli investimenti · 21 pagine
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volta il nuovo approccio negoziale della Svizzera, che comprende disposizioni aggiuntive sull’arbitrato investitore–Stato. Pur continuando a rimandare al meccanismo di risoluzione scelto dalle parti della controversia, questo nuovo APPI stabilisce ora importanti principi procedurali.
In caso di controversie, l’investitore può scegliere tra un’azione legale nazionale nel Paese ospitante e l’arbitrato investitore–Stato. La possibilità di appellarsi a un tribunale arbitrale internazionale gli offre una protezione giuridica supplementare, ad esempio nel caso in cui l’indipendenza e l’efficienza dei tribunali del Paese ospitante non fossero garantite. Per evitare azioni multiple, l’APPI vieta agli investitori di adire contemporaneamente le vie legali internazionali e nazionali per risolvere la medesima controversia (cfr. commento all’art. 19). Il ricorso all’arbitrato non è subordinato al previo esaurimento delle vie legali nazionali, perché ciò richiederebbe diversi anni e implicherebbe un importante ritardo della giustizia. L’investitore che inizialmente opta per la procedura nazionale non perde il diritto di accedere all’arbitrato internazionale. Altrimenti sarebbe incentivato a rinunciare alle vie legali nazionali e questo sarebbe contrario agli interessi degli Stati ospitanti.
Il diritto di azione diretta dell’investitore contro il Paese ospitante evita che in caso di controversia il Paese di origine di quest’ultimo debba agire contro tale Stato sotto protezione diplomatica, rischiando di suscitare un conflitto interstatale.
Art. 15 Campo d’applicazione
L’articolo 15 disciplina il campo d’applicazione dell’arbitrato investitore–Stato e stabilisce che va applicato solo alle controversie in materia di investimenti sorte dopo l’entrata in vigore dell’Accordo. Una persona fisica che ha la nazionalità di una Parte non può avviare un procedimento arbitrale contro questa Parte.
Art. 16 Trasparenza del procedimento d’arbitrato
L’articolo 16 stabilisce che Parti devono rendere pubblicamente accessibili tutte le decisioni e sentenze del tribunale arbitrale. Sono escluse da questa regola le informazioni definite confidenziali, comprese quelle la cui la cui divulgazione pregiudicherebbe interessi di sicurezza statali o legittimi interessi commerciali. Inoltre, le udienze dei tribunali arbitrali sono generalmente aperte al pubblico, salvo diversamente convenuto dalle parti della controversia.
Art. 17 Consultazioni
L’articolo 17 stabilisce che prima dell’avvio di un procedimento d’arbitrato le Parti devono sforzarsi di risolvere la controversia amichevolmente mediante consultazioni.
Art. 18 Mediazione
Se la controversia non può essere risolta mediante consultazioni, l’articolo 18 prevede altre possibilità, tra cui quella della mediazione in vista di un accordo extragiudiziale. Questo processo consensuale può essere avviato entro sei mesi dalla richiesta di consultazioni formulata da una delle parti della controversia.