Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/26: Accordo bilaterale tra la Svizzera e l’Indonesia sulla promozione e la protezione degli investimenti · 21 pagine

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Art. 44 Entrata in vigore, durata e denuncia

Secondo l’articolo 44, l’APPI entra in vigore non appena entrambe le Parti hanno completato le loro procedure nazionali per l’entrata in vigore di accordi internazionali (par. 1). Resta in vigore dieci anni. Successivamente si rinnova automaticamente e può essere denunciato con un anno di preavviso (par. 4). Gli investimenti effettuati prima della denuncia dell’accordo sono protetti dall’APPI per altri dieci anni (par. 5). Secondo l’articolo 11 del precedente APPI con l’Indonesia, scaduto l’8 aprile 2016, le denunce possono ancora essere presentate per un certo periodo transitorio, cioè fino alla scadenza del periodo di autorizzazione dell’investimento in questione11. Secondo l’articolo 44, questa possibilità è limitata e i ricorsi in virtù dell’APPI precedente possono essere presentati a condizione che non sia trascorso più di un anno dall’entrata in vigore del nuovo APPI (par. 2). Scaduto questo termine, devono fondarsi sulle regole del nuovo APPI.

3.6 Allegati

3.6.1 Allegato A: Espropriazioni

Gli APPI precedenti non specificavano il concetto di espropriazione indiretta, lasciando questo compito ai tribunali arbitrali al momento di attuare e interpretare questi accordi. Il presente Accordo contiene invece informazioni supplementari e fornisce così ai tribunali arbitrali una guida su come distinguere tra espropriazione indiretta soggetta a compensazione e altre misure non soggette a compensazione. L’Allegato A definisce i concetti di espropriazione diretta ed espropriazione indiretta. Elenca inoltre una serie di criteri (p. es. impatto economico, durata, finalità e proporzionalità di una misura) per valutare nei casi specifici se una misura statale costituisce o meno un’espropriazione indiretta. Inserendo queste precisazioni negli accordi si possono evitare interpretazioni estensive nei futuri procedimenti arbitrali e rafforzare la certezza del diritto per gli Stati in cui sono effettuati gli investimenti nonché per gli investitori stessi. L’Allegato corrisponde in gran parte a uno degli allegati dell’Accordo economico e commerciale tra l’UE e il Canada (CETA), poi adottato da numerosi altri Stati nelle loro pratiche contrattuali.

3.6.2 Allegato B: Codice di condotta degli arbitri

L’Allegato B elenca una serie di regole di condotta per gli arbitri. Questi ultimi sono tenuti a dichiarare tutti gli interessi e le relazioni che potrebbero dare adito a un conflitto di interessi e suscitare un’apparenza di parzialità. Devono inoltre garantire che il procedimento arbitrale sia condotto in modo equo e tempestivo. Per garantire la propria indipendenza e imparzialità sono tenuti a rispettare diversi requisiti. Devono infine tutelare le informazioni riservate e provvedere affinché anche i loro assistenti e dipendenti conoscano e osservino le regole di condotta.

11 L’articolo 11 dell’APPI scaduto il 6 febbraio 1974 recita (dall’originale francese): «En cas de dénonciation de la présente Convention, les dispositions qui y sont prévues s’appliqueront encore pendant la durée autorisée des investissements admis par les Parties Contractantes avant la dénonciation de la présente Convention».