Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/26: Accordo bilaterale tra la Svizzera e l’Indonesia sulla promozione e la protezione degli investimenti · 21 pagine

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strumenti di politica economica esterna mirano soprattutto a rafforzare la dimensione economica, sono importanti anche le dimensioni ambientali e sociali, motivo per cui vanno rafforzate o comunque non pregiudicate dai suddetti tali strumenti13. Gli APPI tengono conto dei requisiti di sostenibilità in quanto considerano anche aspetti ecologici e sociali.

Le attività economiche richiedono risorse e lavoro e hanno di conseguenza un impatto sull’ambiente e sulla società. Per quanto riguarda il concetto di sostenibilità, l’obiettivo è rafforzare le prestazioni economiche e aumentare la prosperità, mantenendo o portando allo stesso tempo l’inquinamento ambientale e il consumo di risorse a livelli sostenibili e garantendo la coesione sociale. Il grado d’impatto degli investimenti sugli standard ambientali delle Parti è determinato sia dalla regolamentazione nazionale sia dai settori in cui gli investimenti vengono effettuati (p. es. investimenti in metodi di produzione ecologici o in settori con un maggiore inquinamento ambientale). In generale gli investimenti favoriscono il trasferimento di capitali, tecnologie e conoscenze verso i Paesi emergenti e in via di sviluppo, il che crea posti di lavoro. Questo meccanismo ha un impatto positivo sull’economia locale ed è finalizzato a promuovere lo sviluppo sostenibile.

Mediante apposite disposizioni l’APPI con l’Indonesia intende garantire che nei settori dell’ambiente e della società l’attuazione della dimensione economica si svolga in conformità con gli obiettivi di sviluppo sostenibile. Nel preambolo dell’Accordo le Parti riconoscono pertanto la necessità di promuovere lo sviluppo sostenibile mediante investimenti e sottolineano che gli obiettivi dell’APPI possono essere raggiunti senza per questo indebolire le rispettive norme in materia di salute, sicurezza, ambiente e lavoro. Riaffermano anche il loro impegno per i diritti e i principi fondamentali nei settori della democrazia, dello stato di diritto e dei diritti umani. L’articolo 2 precisa che l’APPI tutela unicamente gli investimenti effettuati nel rispetto della legislazione dello Stato ospitante, comprese le sue norme sociali e ambientali. All’articolo 12 le Parti riaffermano il loro diritto di legiferare per conseguire legittimi obiettivi politici, tra cui in particolare la tutela della salute pubblica, della sicurezza e dell’ambiente. L’Accordo permette quindi alle Parti di adeguare o estendere le loro norme di protezione ambientale. Secondo l’articolo 13, le Parti si impegnano a incoraggiare le persone giuridiche operanti nel proprio territorio a rispettare gli standard in materia di responsabilità sociale d’impresa. L’articolo 14, infine, vieta agli investitori di compiere atti di corruzione prima o dopo aver effettuato un investimento.

5 Aspetti giuridici

5.1 Costituzionalità

Secondo l’articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale (Cost.)14, gli affari esteri sono di competenza della Confederazione. L’articolo 184 capoverso 2 Cost. autorizza il Consiglio federale a firmare e ratificare trattati internazionali. Secondo l’articolo 166 capoverso 2 Cost., l’Assemblea federale approva i trattati internazionali, salvo se rientrano nella competenza del Consiglio federale in virtù di una legge o di

13 Strategia di politica economica esterna del Consiglio federale del 24 novembre 2021, pag. 41, campo d’azione 6.

14 RS 101