Rapporto sui risultati
Consultazione 2022/3: Modifica dell’ordinanza concernente la misurazione ufficiale e delle ordinanze tecniche d’esecuzione · 26 pagine
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sarebbe più appropriato, ma che il nuovo termine di 3 mesi dall’avvenuta modifica sarebbe impegnativo e potrebbe comportare costi aggiuntivi. Inoltre, non sarebbe stato definito con chiarezza il fattore di attivazione determinante «da quando è avvenuta una modifica». Poiché la tenuta a giorno permanente viene effettuata tramite un sistema di comunicazione, il fattore di attivazione determinante dovrebbe essere la «ricezione della comunicazione». UCS sostiene la formulazione «dopo la ricezione della comunicazione da parte del servizio
incaricato della tenuta a giorno», in quanto il sistema di comunicazione non funzionerebbe abbastanza bene e sarebbe quindi irrealistico stabilire che la tenuta a giorno debba avvenire entro tre mesi da una modifica. TG, OW, VD, SH, BE, JU, SO eLU criticano il fatto che una massiccia riduzione del termine per la tenuta a giorno porterebbe a costi significativamente più elevati e che dovrebbe essere considerato anche il rapporto costi-benefici. Pertanto, si dovrebbe utilizzare la formulazione «di regola entro tre mesi». LU osserva inoltre che la rappresentazione degli edifici progettati renderebbe sufficiente un termine di 6 mesi. AR è favorevole all'abbreviazione del termine, ma chiede che al posto dell'espressione «da quando è avvenuta la modifica» venga utilizzata la formulazione «dalla sua comunicazione». VS propone un termine di 6 mesi come «compromesso fattibile», poiché altrimenti l’inserimento degli edifici e della restante copertura del suolo spesso non potrebbe essere effettuata
contemporaneamente. SZ prevede un termine per la tenuta a giorno di 12 mesi, poiché un periodo più breve potrebbe essere garantito solo a costi considerevoli e il Cantone non sarebbe disposto a sostenere i costi aggiuntivi o a trasferirli ai proprietari dei fondi o ai Comuni. UR ritiene importante l'approccio di accorciare i termini per la tenuta a giorno, ma il periodo di tre mesi solleverebbe a suo giudizio diversi interrogativi. In particolare, riguardo alla modifica da considerare come decisiva e alle precedenti esperienze con i servizi di comunicazione. ZH respinge la notevole riduzione del termine, poiché si può presumere che ciò triplicherebbe i costi di tracciamento nel Cantone e non vi sarebbe alcuna necessità o analisi costi-benefici corrispondente. IGS, GEOSUISSE, TG-Geometer geosuisse ZH-SH, geosuisse-Bern e IGSO, OVG, AGG ritengono realistico un termine di 3-6 mesi, che
dovrebbe essere adattato a dipendenza del rispettivo Cantone sotto la responsabilità del servizio cantonale. GEO+ING ritiene che la riduzione del termine sia giusta, ma chiede un termine di 6 mesi in modo che l'aggiornamento efficiente ed economico sia possibile anche nella pratica in futuro. Geoterra chiede un termine di 6 mesi, che decorre «dalla ricezione della
comunicazione».
SZ chiede che l'eccezione nel capoverso 2 venga eliminata, poiché non si vedrebbe alcun vantaggio nelle soluzioni cantonali individuali. UR ipotizza che le eccezioni di cui al
capoverso 2 riguardino in particolare le aree situate a quote più elevate e con lunghi periodi di innevamento. LU chiede una consultazione da parte della D+M in merito alle eccezioni da abrogare, in quanto non le riterrebbe opportune. ZG chiede a sua volta che non si proceda alla consultazione e che la D+M debba essere informata unicamente sulle eccezioni.
IGS, GEOSUISSE e geosuisse ZH-SH accolgono con favore l'adeguamento redazionale del capoverso 3. UCS chiede di chiarire che solo in mancanza di prescrizioni sovraordinate siano i Cantoni a disciplinare il sistema di comunicazione, poiché i termini di comunicazione dovrebbero già essere presi in considerazione a livello federale nelle procedure di
approvazione dei piani. Jermann chiede una precisazione del capoverso 3.
Sezione 3: Verifica (art. 26)
SG trova sorprendente il previsto stralcio del capoverso 2; poiché la Confederazione avrebbe soltanto una funzione di alta vigilanza negli altri settori, sarebbe logico che la D+M agisse come autorità di verifica per i punti fissi di categoria 2. Inoltre, si richiede un adeguamento redazionale del capoverso 3. LU e BE chiedono che il capoverso 2 non venga stralciato.
Sebbene lo stralcio corrisponda alla prassi, sarebbe nondimeno deplorevole poiché
significherebbe il venir meno di un controllo indipendente e dello scambio di conoscenze.
BL chiede di sostituire «autorità cantonale di vigilanza sulle misurazioni» con «vigilanza cantonale sulle misurazioni». GE critica il fatto che la regolamentazione comporti una