Rapporto sui risultati

Consultazione 2022/3: Modifica dell’ordinanza concernente la misurazione ufficiale e delle ordinanze tecniche d’esecuzione · 26 pagine

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Sezione 4: Amministrazione della misurazione ufficiale - Principi (art. 17)

IGS, GEOSUISSE e geosuisse ZH-SH osservano, in relazione al capoverso 1, che la storicizzazione (digitale e automatica) non dovrebbe riguardare tutti gli oggetti/i livelli

informativi/le componenti.

BL e GE criticano il capoverso 2. Non avrebbe senso a loro giudizio mantenere il Comune come unità amministrativa più piccola per i dati, poiché ciò causerebbe una frammentazione dei dati e causerebbe problemi a cascata. VD osserva inoltre che in questo Cantone l'unità amministrativa della misurazione ufficiale sarebbe da sempre «il piano». SG richiede

un'integrazione relativa ai distretti del registro fondiario, poiché in alcuni Comuni esistono diversi distretti del registro fondiario. Il riferimento a questi dovrebbe essere riportato nei dati della misurazione ufficiale. Sarebbe auspicabile una soluzione unitaria per tutta la Svizzera. NE chiede una formulazione alternativa del capoverso 2.

IGS, GEOSUISSE e geosuisse ZH-SH chiedono che nel capoverso 3 venga utilizzata la formulazione «l'organo cantonale competente» anziché «servizio di vigilanza cantonale sulle misurazioni».

Sicurezza delle informazioni (art. 18)

SG invita la D+M a implementare i nuovi requisiti con senso della misura e a ridurre il più possibile il carico di lavoro per le aziende e i servizi di vigilanza cantonali della misurazione con lavori preliminari nell'ambito di soluzioni settoriali.

IGS, GEOSUISSE e geosuisse ZH-SH chiedono una formulazione dell'articolo neutrale dal punto di vista della tecnologia. La formulazione del capoverso 1 dovrebbe basarsi sull'attuale articolo 85 capoverso 1 OTEMU.

ZH e UCS chiedono una riformulazione dell'ultima frase del capoverso 2, in quanto solo i servizi incaricati della tenuta a giorno e non i servizi di vigilanza cantonale sulle misurazioni dovrebbero avere accesso ai dati originari in qualsiasi momento. UCS richiede che solo il foro competente debba trovarsi in Svizzera. FR critica il fatto che il capoverso 2 sarebbe formulato in modo troppo restrittivo e che un riferimento alla versione specifica delle norme ISO/IEC non avrebbe senso. SO chiede di chiarire il requisito di «accesso in ogni momento». Geoterra osserva che garantire l'accesso in ogni momento sarebbe difficile da attuare dal punto di vista tecnico, organizzativo e finanziario.

SZ osserva che le norme di riferimento possono essere consultate solo a pagamento. OW e NW criticano il fatto che non sia stato possibile consultare le norme ISO/IEC durante il processo di consultazione e che quindi la loro applicazione richieda ulteriori chiarimenti.

Geosuisse chiede la riformulazione del capoverso 3.

Controllo di qualità in caso di cambiamenti nell’insieme di dati (art. 19)

VS chiede lo stralcio dell'articolo perché il controllo di ogni modifica dell’insieme di dati da parte della Confederazione sarebbe sproporzionato e inefficiente. Il Cantone, in quanto organo di vigilanza diretto, verrebbe così scavalcato. TI chiede un adeguamento linguistico della versione italiana.

Archiviazione e storicizzazione (art. 20)

SZ chiede che il capoverso 1 sia spostato nell’OTEMU, in quanto sarebbero gli uffici del registro fondiario a dover essere responsabili della storicizzazione degli atti di mutazione dei fondi. HEV chiede lo stralcio del capoverso 1 lettera b, in quanto anche l'articolo 5 capoverso 1 lettera c OMU verrebbe respinto (cfr. più sopra il punto 4.4). GEO+ING chiede l'aggiunta dei documenti tecnici al capoverso 1 lettera c, in quanto anche questi sarebbero da

archiviare.

Jermann AG chiede una limitazione dei requisiti minimi contenuti nel piano per il registro fondiario. Solo i contenuti con effetto sul registro fondiario sarebbero da storicizzare. TI chiede un adeguamento linguistico della versione italiana.

Manutenzione dei segni (art. 21)