Rapporto sui risultati
Consultazione 2022/3: Modifica dell’ordinanza concernente la misurazione ufficiale e delle ordinanze tecniche d’esecuzione · 26 pagine
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richiederebbero l'esistenza di un documento di mutazione. SZ, UCS, così come ZH,
respingono la rappresentazione delle servitù.
SG, JU e NE chiedono l'integrazione del capoverso 2, poiché, in analogia con i fondi anche i
documenti di mutazione dovrebbero essere redatti conseguentemente da un geometra per la modifica delle servitù soggette a restrizioni a livello locale.
Ordinanza sul registro fondiario - Servitù e oneri fondiari (art. 70)
OW chiede di rinunciare alla prevista modifica del capoverso 3. IGS, GEOSUISSE, OVG IGSO e AGG chiedono che al capoverso 3 venga aggiunto che un estratto «certificato in modo conforme» debba essere allegato all'attestazione del titolo giuridico e che la base della servitù sia definita digitalmente. Solo un estratto certificato garantirebbe che la descrizione della servitù corrisponda alla realtà e alla MU. La possibilità di tracciare la posizione di una servitù «a mano» su un estratto della mappa catastale non dovrebbe più essere possibile per garantire la precisione e l'affidabilità dei dati. UCS richiede che la mappa catastale sia
firmata dall'ingegnere geometra competente.
Ordinanza sul registro fondiario - Rettifica di diritti temporanei (art. 141a)
SZ chiede l'inserimento di un nuovo articolo 141a concernente la rettifica di diritti temporanei. Lo stralcio di diritti temporanei con un termine scaduto deve essere effettuato sulla base dell'art. 976 CC. Se i diritti scaduti non venissero stralciati, nel registro fondiario vi sarebbero iscrizioni non costitutive di diritti. Questo varrebbe in particolare per i diritti di costruzione.
Ordinanza concernente la protezione delle opere militari - Misurazione ufficiale delle opere (art. 8)
ZH chiede chela formulazione del capoverso 1 debba essere orientata alle parti percepibili delle opere militari. La misurazione ufficiale rileverebbe tutti i confini dei fondi senza
eccezioni. La proprietà dei fondi sarebbe oggetto del registro fondiario e non dovrebbe essere riportata nel contesto della misurazione ufficiale.
Ordinanza sulla geoinformazione - Catalogo dei geodati di base del diritto federale (Allegato 1)
SZ chiede che le servitù siano incluse come set di geodati di base separato nell'Allegato 1. BS chiede che la mappa catastale venga cancellata dal catalogo. La mappa catastale
sarebbe un estratto dei dati della misurazione ufficiale e non un set di geodati di base
indipendente. SG e AR chiedono che si rinunci alla fusione prevista e che si mantenga l'attuale differenziazione negli ID 52 e 54-64. Inoltre, sarebbe necessario differenziare i punti fissi planimetrici e altimetrici e includere anche le servitù. UCS chiede un adeguamento terminologico dell'ID 51, in quanto l'allegato 1 comprenderebbe unicamente i geodati di base. HEV chiede che il set di geodati «Dati della misurazione ufficiale» venga cancellato o
eventualmente assegnato all’autorizzazione di accesso del livello B, poiché non sarebbe chiaro perché il pubblico debba avere accesso ai documenti tecnici e amministrativi (art. 5 cpv. 1 lett. c OMU). L'accesso dovrebbe quindi essere limitato.
Ordinanza sul Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà - Estratto autenticato (art. 14)
UCS critica il fatto che non sia chiaro chi possa certificare un estratto del Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà. Non si tratterebbe di un estratto della
misurazione ufficiale. Inoltre, si dubita che gli estratti del Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà autenticati in questa forma, come gli estratti della misurazione
ufficiale, siano documenti pubblici ai sensi dell'articolo 9 CC. Il concetto di certificazione andrebbe precisato e spiegato.
Ordinanza sugli impianti di trasporto in condotta - Notifiche al servizio cantonale di vigilanza sulla misurazione ufficiale (art. 17a)