Rapporto sui risultati

Consultazione 2022/3: Modifica dell’ordinanza concernente la misurazione ufficiale e delle ordinanze tecniche d’esecuzione · 26 pagine

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continuerebbe a essere obbligatorio in ogni caso e continuerebbe a consentire l'appalto come candidatura a un posto (senza concorrenza sui prezzi). SG chiede a sua volta che si rinunci all'abrogazione. Lo stralcio dell'art. 45 non comporterebbe alcuna agevolazione per i Cantoni e i Comuni, ma al contrario restrizioni e oneri supplementari. Tuttavia, la

formulazione del capoverso 2 dovrebbe essere adattata. AG chiede di mantenere in essere il capoverso 2, in quanto l'attuale norma giuridica speciale si sarebbe dimostrata valida nella pratica. ZH chiede di mantenere in essere l'articolo, ma di riformulare il capoverso 2. Con l'eliminazione di questa disposizione, la concorrenza verrebbe meno in circa la metà dei comuni di Zurigo: L'aggiudicazione potrebbe quindi avvenire tramite procedura mediante invito o anche mediante trattativa privata.

Comunicazione con il registro fondiario (art. 46)

BE accoglie con grande favore l'introduzione dell’autenticazione elettronica degli estratti della misurazione ufficiale. ZG chiede che la regolamentazione venga dotata di un nuovo articolo 46a e che non venga rioccupato l'attuale articolo 46 concernente i lavori sui terreni delle ferrovie. Vi sarebbero numerosi documenti che fanno riferimento alla vecchia

disposizione.

BS chiede l'aggiunta del termine «insieme» al capoverso 1, in quanto il DDPS non dovrebbe avere alcuna autorità per impartire istruzioni al catasto.

Documenti di mutazione ed estratti autenticati (art. 46a)

UCS chiede che venga utilizzata la terminologia «documenti di mutazione e piani delle servitù» (cfr. più sopra il commento all'art. 7). GE chiede che l'articolo venga adattato o precisato. SG critica il fatto che la formulazione del capoverso 1 è troppo ristretta. A essere decisiva sarebbe la scelta da parte del Comune e la firma dei contratti d’appalto e di tenuta a giorno. In questo contesto, il Cantone sarebbe soltanto l'autorità di approvazione. FR critica la disposizione prevista al capoverso 1. Questa sarebbe a suo giudizio incomprensibile e inutile e contraddirebbe il principio secondo cui i titolari della patente federale di ingegnere geometra possono lavorare in tutta la Svizzera. VS chiede che il capoverso 1 sia modificato in una formulazione «possibilistica», poiché qualora il Cantone desideri delegare le

competenze agli ingegneri geometri iscritti al registro federale non sarebbe tenuto a

mantenere un registro cantonale. NE chiede lo stralcio del capoverso 1 lettera a, in quanto esisterebbe già un registro dei geometri a livello federale. UCS chiede se sia necessario che il Cantone crei e pubblichi un altro registro.

FR accoglie espressamente la prevista introduzione del rilascio elettronico di documenti pubblici al capoverso 2.

Sezione 4: Progetti pilota (art. 46b)

IGS, GEOSUISSE e UCS accolgono con favore la regolamentazione proposta. GE chiede che la D+M promuova progetti pilota. BS chiede di aggiungere il termine «temporaneo» al capoverso 2.

IGS, GEOSUISSE e geosuisse ZH-SH esigono l'adeguamento del capoverso 3. I progetti pilota dovrebbero essere monitorati e valutati da un comitato direttivo federale.

USC osserva che tali progetti dovrebbero essere approvati solo in modo selettivo, in modo da mantenere una certa stabilità nella rappresentazione del contenuto della misurazione ufficiale.

Inadempienza (art. 47b)

VD chiede quale sia il margine di manovra dei Cantoni se la Confederazione non adempie direttamente ai propri obblighi, o se commette errori che poi si traducono in errori nei dati della misurazione ufficiale che i Cantoni dovranno correggere a distanza di anni con costi elevati.