Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/31: Legge federale concernente un piano di salvataggio per il settore dell’energia elettrica · 20 pagine

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bensì il Tribunale amministrativo federale ed eventualmente il Tribunale federale, che sarebbero chiamati a decidere nell’eventualità di un ricorso. Ciò favorisce, nel complesso, una giurisprudenza uniforme. Un eventuale procedimento è retto dalle disposizioni della procedura amministrativa federale.

Al fine di garantire un’ampia parità di trattamento tra le imprese di rilevanza sistemica e l’attuabilità operativa della concessione dei mutui presso la Confederazione, il capoverso 6 stabilisce che i contratti di mutuo devono contenere disposizioni uniformi sulle modalità di ottenimento e rimborso dei mutui. Il contratto prevede che i movimenti – ossia l’ottenimento o il rimborso, la proroga, l’aumento o la riduzione del mutuo – siano limitati a uno o al massimo due movimenti al mese (con eccezioni definite contrattualmente) e che i mutui ottenuti abbiano una durata minima (presumibilmente di un mese).

Capoverso 7: la base legale che disciplina il piano di salvataggio ha una durata limitata (cfr.

art. 18). Per questa ragione il rimborso del mutuo deve avvenire entro una data prestabilita, ma al più tardi entro il 31 luglio 2026.

Capoverso 8: concedendo mutui, la Confederazione si assume rischi sostanziali. Per questa ragione, nella legge viene sancito che i mutui sono concessi solo a fronte di garanzie adeguate, in primis i diritti di pegno su azioni secondo l’articolo 8. La legge non esclude altre garanzie, sempre che queste non siano già state utilizzate in finanziamenti esistenti di capitale di terzi (ad es. a favore di istituti bancari).

Il capoverso 9 contiene disposizioni cogenti finalizzate a garantire che la liquidità messa a disposizione della Confederazione sia utilizzata unicamente allo scopo previsto all’interno dell’impresa. Per la durata del mutuo sono esclusi in particolare sia le decisioni relative a dividendi e tantièmes che il loro versamento, sia la restituzione di apporti di capitale provenienti dalla società madre del gruppo (lett. a e b), come pure la concessione di mutui ai proprietari della società madre del

gruppo e il rimborso di mutui concessi ai proprietari della società madre del gruppo (lett. c).

Capoverso 10: è però ancora consentito – conformemente all’articolo 2 capoverso 2 lettere b–d e

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capoverso 3 lettera b della legge del 18 dicembre 2020 sulle fideiussioni solidali COVID-19 (LFis-COVID-19) – l’adempimento di preesistenti obblighi ordinari di pagamento di interessi e di ammortamento. A causa degli obblighi menzionati in precedenza, l’organo superiore di direzione e di amministrazione del produttore di elettricità deve tuttavia ridurre costantemente i rischi e adottare tutte le misure volte a ottimizzare la liquidità al fine di limitare anche simili deflussi con incidenza sulla liquidità o di impedire i deflussi di liquidità non strettamente necessari.

Sono inoltre consentiti – sia in virtù di impegni contrattuali preesistenti sia in virtù di impegni assunti dopo la conclusione del contratto – i pagamenti conformi al mercato allo scopo di mantenere la continuità operativa dell’impresa, come i pagamenti per la fornitura di materiale a una persona vicina o quelli per gli stipendi dei dipendenti.

Capoverso 11: in relazione alla gestione delle centrali elettriche (in particolare nel settore dell’energia idroelettrica), conformemente al diritto cantonale o comunale le imprese devono versare regolarmente indennità ai Cantoni o ai Comuni (ad es. canoni per i diritti d’acqua). Queste indennità comportano deflussi di liquidità per le imprese di rilevanza sistemica, mentre per gli enti pubblici rappresentano talvolta importanti fonti di entrata. Una proroga per legge del versamento di tali indennità servirebbe a raggiungere lo scopo della protezione della liquidità dell’impresa, ma causerebbe problemi agli enti pubblici interessati e non offrirebbe loro un grado di flessibilità sufficiente. Alla luce di ciò, è previsto un obbligo di negoziazione, secondo cui le imprese di rilevanza sistemica devono negoziare con i Cantoni o i Comuni la proroga del pagamento di tali indennità fino al rimborso integrale del mutuo. Questo approccio permette agli attori coinvolti di convenire soluzioni su misura che tengano conto sia della protezione della liquidità delle imprese sia della legittima necessità degli enti pubblici di disporre di liquidità.

Capoverso 12: laddove necessario, le imprese di rilevanza sistemica devono poter procedere a ristrutturazioni in conformità con il diritto vigente anche dopo la concessione del mutuo. Al con-

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