Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/31: Legge federale concernente un piano di salvataggio per il settore dell’energia elettrica · 20 pagine

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vanti per l’approvvigionamento di energia elettrica in Svizzera anche in caso di mancanza di liquidità o d’indebitamento eccessivo (lett. a) e tale capacità è stata confermata da un servizio indipendente dall’impresa su incarico della ElCom (lett. b).

Se, durante il periodo di validità della legge, le entrate derivanti dall’importo forfettario superano complessivamente i costi per la messa a disposizione del mutuo, l’importo eccedente è rimborsato al termine del periodo di validità della legge senza interessi e in base ai pagamenti effettuati dalle imprese di rilevanza sistemica (cpv. 4).

Art. 14 Trattamento, collegamento e comunicazione di dati personali e informazioni

La disposizione si basa sull’articolo 11 LFiS-COVID-19. Per la Confederazione l’ampio scambio di informazioni e dati secondo il capoverso 1 è assolutamente necessario. Serve in particolare a prevenire, combattere e perseguire gli abusi.

I servizi federali competenti, compresi la ElCom e il CDF, i servizi competenti dei Cantoni e dei Comuni nonché terzi incaricati secondo l’articolo 16 capoverso 3 possono trattare, collegare tra loro e comunicarsi i dati personali e le informazioni di cui necessitano per la concessione, la gestione e la sorveglianza dei mutui secondo la presente legge nonché per il disbrigo delle pertinenti pratiche, come pure nonché per prevenire, combattere e perseguire gli abusi. Il capoverso 1 assicura il necessario scambio di informazioni e dati. Poiché ricopre una funzione importante, ovvero quella di autorità di regolazione statale e indipendente del settore elettrico, la ElCom viene esplicitamente menzionata in questa disposizione. Essa deve monitorare l’andamento dei mercati e a tal fine anche il comportamento delle imprese sui mercati come pure le ripercussioni sui rischi assunti dalle imprese (art. 15). Di conseguenza, in virtù dell’articolo 14, la ElCom può anche trattare i dati che le imprese del settore dell’energia elettrica le inoltrano volontariamente per le sue operazioni sul mercato all’ingrosso dell’elettricità. In questo modo può farsi un’idea del grado di liquidità, indispensabile per il monitoraggio della sicurezza dell’approvvigionamento e l’applicazione degli strumenti secondo la presente legge.

ll capoverso 3 stabilisce espressamente che il segreto bancario, fiscale, statistico, delle revisioni e d’ufficio non possono essere invocati in relazione al trattamento, al collegamento e alla comunicazione dei dati personali e delle informazioni di cui al capoverso 1.

Fa parte della Confederazione e dei servizi federali competenti anche – come nell’articolo 11 LFiS-COVID-19 – il CDF (cfr. anche art. 8 cpv. 1 lett. c della legge del 28 giugno 196714 sul Controllo delle finanze). Nello specifico, i dati personali e le informazioni includono i dati sulle persone fisiche e giuridiche.

Capoverso 4: assicurare la massima trasparenza delle informazioni è assolutamente necessario nell’ambito di un piano di salvataggio. Nel contempo si tratta indubbiamente di informazioni e dati molto sensibili che riguardano le imprese private interessate. Possono contenere segreti di fabbricazione o d’affari ai sensi della legge del 17 dicembre 200415 sulla trasparenza (LTras). In considerazione della comprovata sensibilità di tali dati e informazioni e al fine di creare una situazione giuridica chiara, l’avamprogetto limita il campo di applicazione materiale della LTras. Il capoverso 4 costituisce quindi una disposizione speciale di cui all’articolo 4 lettera a LTras. Tuttavia, non limita in alcun modo lo scambio di informazioni e dati tra i servizi competenti, ivi compresa la ElCom.

È tuttavia fuori dubbio che la trasparenza dell’azione dello Stato sia importante e necessaria. Questa trasparenza deve essere creata in altro modo attraverso la divulgazione in una forma appropriata di importanti valori di riferimento e condizioni quadro. Il pubblico avrà così a disposizione le informazioni che servono a valutare il piano di salvataggio e che possono essere rese accessibili a tutti nel rispetto delle pertinenti disposizioni sul mantenimento del segreto, senza che sia possibile risalire agli affari interni delle singole imprese interessate.

14 RS 614.0

15 RS 152.3