Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/31: Legge federale concernente un piano di salvataggio per il settore dell’energia elettrica · 20 pagine

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Sezione 2: Mutuo della Confederazione

Art. 6 Condizioni per la concessione di un mutuo

Il capoverso 1 stabilisce le condizioni alle quali la Confederazione può concedere un mutuo alle imprese del settore dell’energia elettrica di rilevanza sistemica. Con questa disposizione si perseguono due obiettivi precipui: salvaguardare il principio della sussidiarietà e garantire la capacità di rimborso del mutuo da parte delle imprese.

La lettera a definisce l’eccessivo indebitamento quale criterio determinante ed esclude la possibilità di concedere un mutuo alle imprese la cui situazione di difficoltà è da ricondurre non soltanto agli sviluppi straordinari del mercato, bensì a problemi di solvibilità di carattere strutturale. Il piano di salvataggio non è concepito per risolvere i problemi strutturali delle imprese del settore dell’energia elettrica.

La lettera b esige che l’impresa adotti le misure di autofinanziamento di cui all’articolo 3 capoverso 1 nonché all’articolo 5 e che vi partecipino i rispettivi proprietari e i precedenti cofinanziatori.

Nella lettera c si fissa un criterio aggiuntivo: un mutuo può essere concesso se gli sviluppi straordinari del mercato, così come vengono formulati anche nell’articolo 3 capoverso 2, causano problemi di liquidità all’impresa, che di conseguenza rischierebbe di non avere più liquidità o di indebitarsi eccessivamente, il che metterebbe seriamente in pericolo l’approvvigionamento di energia elettrica in Svizzera.

Nel capoverso 2 si precisa che all’interno di un gruppo viene concesso un solo mutuo se un’impresa di rilevanza sistemica è integrata nella struttura di questo gruppo.

Art. 7 Condizioni quadro del contratto di mutuo

Capoverso 1: le imprese di rilevanza sistemica non possono impiegare liberamente il mutuo concesso dalla Confederazione. Il mutuo serve per uno scopo chiaramente definito, ossia per superare i problemi di liquidità in caso di sviluppi straordinari del mercato (cfr. art. 6 cpv. 1 lett. c).

Capoverso 2: il mutuo è rimunerato alle condizioni di mercato ed è maggiorato di un supplemento di rischio. Si applica un tasso d’interesse composto dal tasso di base e da un margine d’interesse, laddove il tasso di base deve essere sempre pari o superiore allo 0 per cento per conformità con la struttura del mercato. Il margine d’interesse si basa sulle condizioni di finanziamento dell’impresa o di imprese comparabili. Il supplemento di rischio dovuto in aggiunta agli interessi ha una funzione sia compensatrice che correttiva. Tale supplemento deve, da un lato, compensare il rischio assunto dalla Confederazione quale «lender of last resort», ossia prestatore di ultima istanza; dall’altro, correggere il comportamento delle imprese, che devono sentirsi possibilmente disincentivate a ricorrere ai mutui della Confederazione. Se ciò non fosse possibile, il supplemento di rischio dovrebbe indurre le imprese a rimborsare il mutuo quanto prima.

Capoverso 3: per ottenere l’effetto disincentivante menzionato nel capoverso 2, il supplemento di rischio ammonta in genere ogni anno al 20 per cento dell’importo del mutuo (lett. a). Affinché una soluzione sia disponibile il più rapidamente possibile in caso di sviluppi straordinari del mercato, i contratti tra la Confederazione e le imprese di rilevanza sistemica devono essere conclusi al più tardi entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge o dall’emanazione di una decisione. Per scoraggiare il più possibile le parti a dilungarsi nelle trattative, il supplemento di rischio viene aumentato al 30 per cento dell’importo del mutuo se il contratto non è concluso entro il termine prestabilito.

Capoverso 4: il pagamento del supplemento di rischio è prorogato per la durata del contratto di mutuo e diventa esigibile al termine della durata convenuta, ma al più tardi il 31 luglio 2026. I costi sostenuti dall’impresa per tale supplemento non possono essere addebitati ai consumatori finali che acquistano elettricità per consumo proprio nell’ambito del servizio universale. Questo corrobora l’effetto condizionante del supplemento di rischio.

Secondo il capoverso 5, l’importo del mutuo è limitato. La concessione di un mutuo di importo illimitato non è possibile né opportuna. Data l’eterogeneità che contraddistingue le imprese di rilevanza sistemica si è rinunciato alla definizione di un importo massimo fissato per legge. L’importo massimo si evince dalle circostanze del singolo caso. I contratti di mutuo sottostanno al diritto pubblico. Pertanto, in caso di controversie giuridiche non sono competenti i tribunali (civili) cantonali,