Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/31: Legge federale concernente un piano di salvataggio per il settore dell’energia elettrica · 20 pagine
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5.1 Legge
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto e campo di applicazione
Il piano di salvataggio riguarda unicamente le imprese che sono soggetti giuridici di diritto privato. Le aziende elettriche che fanno parte di un’amministrazione cantonale o comunale o che sono organizzate come istituti di diritto pubblico sono escluse a priori. In caso di emergenza dovranno essere sostenute dagli enti statali competenti.
Art. 2 Imprese di rilevanza sistemica
Il capoverso 1 definisce i casi in cui un’impresa del settore dell’energia elettrica che è un soggetto giuridico di diritto privato è considerata di rilevanza sistemica. L’impresa deve imperativamente avere la propria sede in Svizzera. Un’impresa del settore dell’energia elettrica è potenzialmente rilevante per il sistema quando detiene una quota significativa del parco di produzione nazionale e della commercializzazione di tale elettricità. In questo contesto, la funzione di gestione delle centrali elettriche in senso stretto può essere considerata di rilevanza sistemica. Anche altre funzioni di un’impresa del settore dell’energia elettrica potrebbero essere considerate potenzialmente rilevanti per il sistema, specialmente la responsabilità di un gruppo di bilancio. I semplici fornitori con una produzione propria minima non devono essere considerati a priori imprese di rilevanza sistemica, poiché una loro inadempienza non comporterebbe necessariamente delle esternalità, ovvero degli effetti negativi per la stabilità dell’intero sistema di approvvigionamento. Pertanto, il numero di clienti finali non viene utilizzato come criterio. Al fine di valutare la potenza elettrica da utilizzare come soglia per determinare la rilevanza sistemica si è adottato un valore approssimato sulla base della potenza di riserva o di regolazione acquistata e conservata da Swissgrid, ossia alla potenza per l’energia di regolazione primaria, secondaria e terziaria. Per semplicità si può quindi ipotizzare che l’inadempienza di un’impresa con una potenza elettrica inferiore a quella prevista possa essere compensata a breve termine dalla potenza di riserva mantenuta da Swissgrid. Sulla base delle cifre dell’anno precedente risulta pertanto un valore di circa 1200 megawatt (MW). Le imprese del settore dell’energia elettrica che possono disporre autonomamente di una potenza elettrica totale installata in Svizzera di almeno 1200 MW sono dunque definite imprese di rilevanza sistemica. Con il criterio della disponibilità autonoma si tiene conto del fatto che alcune imprese non solo detengono la proprietà diretta di centrali elettriche, ma possono anche disporre di una potenza elettrica attraverso partecipazioni di maggioranza o minoranza in altre centrali elettriche (centrali partner). Questa potenza elettrica inglobata tra diverse unità giuridiche deve essere considerata nella sua totalità ai fini della rilevanza sistemica. Ciò significa che una persona giuridica che gestisce una centrale elettrica ma mette a disposizione di un’altra persona giuridica la relativa potenza (ad es. per la sua commercializzazione) non è considerata un’impresa di rilevanza sistemica ai sensi della legge.
Il mercato all’ingrosso dell’elettricità comprende tutti i contratti e i derivati per la fornitura, l’acquisto o il trasporto di elettricità, che vengono conclusi in particolare sulle piattaforme europee di borsa o di intermediazione oppure fuori borsa con altre imprese del settore dell’energia elettrica.6 I contratti per la fornitura e la distribuzione di elettricità finalizzata all’uso da parte dei consumatori finali non costituiscono commercio all’ingrosso di elettricità.
Attualmente le condizioni di cui al capoverso 1 sono adempiute da Axpo Holding AG, Alpiq Holding AG e BKW SA.
Il Consiglio federale ritiene opportuno rendere il piano di salvataggio obbligatorio per queste imprese. I lavori preliminari relativi al presente progetto dimostrano che possono verificarsi situazioni in cui le imprese di rilevanza sistemica non sarebbero più in grado di fornire autonomamente la liquidità necessaria. La possibilità che la Confederazione, in caso di emergenza, rifiuti un mutuo a un’impresa di rilevanza sistemica rimasta priva di liquidità senza compromettere la sicurezza
6 Per il concetto di mercato dell’energia all’ingrosso vedi anche l’art. 2 n. 4 e 6 del regolamento UE REMIT: regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, concernente l’integrità e la trasparenza del mercato dell’energia all’ingrosso, versione secondo la GU L 326 dell’8.12.2011, pag. 1.