Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/31: Legge federale concernente un piano di salvataggio per il settore dell’energia elettrica · 20 pagine
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delle imprese. Se nell’ambito della concessione dei mutui la Confederazione dovesse subire perdite definitive, le perdite residue verrebbero socializzate. Questo significa che la Confederazione assume il 50 per cento di tali perdite e l’insieme dei Cantoni il restante 50 per cento. L’importo delle perdite è ripartito tra i Cantoni in funzione della loro quota sul prodotto interno lordo del 2020 (cpv. 1).
Il capoverso 2 stabilisce che il 50 per cento dell’importo dei supplementi di rischio incassati dalla Confederazione è trasferito ai Cantoni in funzione della chiave di ripartizione indicata al capoverso 1. I Cantoni devono partecipare ai supplementi di rischio incassati, poiché condividono il rischio di perdite.
Sezione 5: Finanziamento, trattamento dei dati e monitoraggio
Art. 12 Finanziamento
Per poter concludere un contratto di mutuo con le imprese del settore dell’energia elettrica di rilevanza sistemica, con il quale assicurare la liquidità necessaria, il Consiglio federale ha bisogno di un credito d’impegno. Chiede quindi al Parlamento un credito di 10 miliardi di franchi. Il Parlamento stanzia il credito d’impegno sotto forma di decreto federale semplice, che non sottostà a referendum.
Attualmente il Consiglio federale ritiene improbabile che la Confederazione debba concedere mutui a un’impresa. Ha deciso di non chiedere per il momento al Parlamento crediti a preventivo. Non appena i mutui dovessero essere concessi ed erogati, chiederebbe a tempo debito al Parlamento un credito aggiuntivo urgente secondo l’articolo 34 della legge federale del 7 ottobre 200513 sulle finanze della Confederazione (LFC). Di conseguenza, la Delegazione delle finanze dovrebbe decidere, se necessario, in merito a un’aggiunta. Si può presumere che un eventuale mutuo soddisfi i requisiti per la contabilizzazione dello stesso come uscita straordinaria secondo l’articolo 15 LFC.
Art. 13 Importo forfettario per la messa a disposizione
Capoverso 1: il piano di salvataggio comporta vari costi per la Confederazione, ad esempio per la messa a disposizione della liquidità necessaria, per l’attuazione, per le trattative contrattuali con le imprese o per le prestazioni di consulenza esterna.
Per il periodo di validità della legge, la Confederazione deve tenere a disposizione più liquidità di quanto ne abbia normalmente bisogno. Ciò comporta costi supplementari. A questi si aggiungono le spese per il personale e per beni e servizi dell’amministrazione. Si può quindi supporre che l’imposto forfettario non coprirà i costi della Confederazione.
Le imprese di rilevanza sistemica, ma anche i loro proprietari e i precedenti cofinanziatori come le banche, traggono direttamente vantaggio dal piano di salvataggio, soprattutto perché quest’ultimo offre una garanzia in più. Mentre, per quanto riguarda la sicurezza dell’approvvigionamento elettrico, ne trae beneficio tutta la Svizzera.
Alla luce di quanto esposto, è giustificato trasferire una parte dei costi sostenuti dalla Confederazione alle imprese di rilevanza sistemica mediante la riscossione di un importo forfettario.
L’importo forfettario è dovuto dall’impresa di rilevanza sistemica dalla data di entrata in vigore della legge (ossia dal momento in cui viene attivato il piano di salvataggio) o dal momento in cui il
DATEC designa di rilevanza sistemica l’impresa (art. 2 cpv. 3), indipendentemente dal fatto se quest’ultima abbia ottenuto o meno un mutuo. L’importo forfettario è dovuto annualmente fino alla cessazione dell’efficacia della legge.
Capoverso 2: i costi sostenuti dall’impresa per l’importo forfettario non possono essere addebitati ai consumatori finali che acquistano elettricità per consumo proprio nell’ambito del servizio universale.
Secondo il capoverso 3 l’importo forfettario è ridotto del 50 per cento, se l’impresa di rilevanza sistemica ha provato di poter continuare a svolgere, senza restrizioni, tutte le funzioni aziendali rile-
13 RS 611.0