Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/31: Legge federale concernente un piano di salvataggio per il settore dell’energia elettrica · 20 pagine

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liquidità rivolgendosi ai precedenti cofinanziatori o agli azionisti principali. Con questa disposizione si intende porre di fronte alle proprie responsabilità soprattutto i Cantoni, che in alcuni casi detengono (direttamente o indirettamente) partecipazioni significative nelle imprese interessate e ai quali solitamente sono stati o saranno versati dividendi.

Queste misure sono una condizione necessaria per la concessione di un mutuo da parte della Confederazione. Se è integrata nella struttura di un gruppo, l’impresa di rilevanza sistemica deve inoltre assicurarsi che misure corrispondenti vengano attuate in tutte le società del gruppo.

Conformemente all’articolo 5 capoverso 4 della legge del 17 giugno 201610 sull’approvvigionamento del Paese, il capoverso 2 prevede la facoltà del Consiglio federale di ordinare misure finanziarie, organizzative, tecniche e amministrative mediante ordinanza. In virtù della legge oggetto del presente rapporto, l’Esecutivo può prevedere misure nei confronti delle imprese del settore

dell’energia elettrica di rilevanza sistemica secondo l’articolo 2. Una volta che l’impresa si trova in una situazione di crisi, è difficile, se non impossibile, adottare le misure necessarie per garantire la liquidità. Pertanto, l’impegno costante delle imprese deve contribuire alla costituzione di riserve di liquidità sufficientemente elevate. Eventuali lacune nel modello di liquidità devono essere colmate. Le imprese devono inoltre prendere – dapprima su base volontaria – le misure necessarie per assicurare il funzionamento continuo delle centrali elettriche. La facoltà di cui al capoverso 2 intende permettere al Consiglio federale, in particolare, di correggere tempestivamente eventuali sviluppi sfavorevoli e di incoraggiare le imprese ad assumersi la propria responsabilità. Se le imprese registrano deficit molto esigui, l’Esecutivo potrebbe prevedere opportuni requisiti già prima di concedere un mutuo.

Secondo il capoverso 3 il contratto di mutuo contiene requisiti per l’attuazione della premessa strategica (riduzione costante dei rischi) e misure volte a ottimizzare la liquidità, fermo restando che alla Confederazione è concesso un certo margine di discrezionalità. A titolo di esempio si cita l’obbligo per l’impresa di limitare le operazioni commerciali o di rinunciare del tutto a tali operazioni al fine di ridurre i rischi. Inoltre, nel contratto devono essere definiti requisiti minimi in materia di liquidità e obblighi di pubblicazione.

Il capoverso 4 prevede l’obbligo per le imprese di rilevanza sistemica, i loro uffici di revisione, le persone e le imprese di cui si avvalgono per le attività contabili e fiduciarie nonché i Cantoni e i Comuni di mettere a disposizione dei servizi della Confederazione competenti per l’esecuzione, della ElCom, del Controllo federale delle finanze (CDF) nonché di eventuali terzi incaricati (cfr. art. 16 cpv. 3) tutte le informazioni e i dati di cui necessitano per la concessione, la gestione e la sorveglianza di mutui e garanzie nonché per il disbrigo delle pertinenti pratiche oppure per l’esecuzione della legge. I servizi federali coinvolti potranno formulare le loro aspettative implementando con l’impresa una procedura per uno scambio regolare di informazioni.

L’obbligo d’informare dell’impresa comprende, in particolare, la messa a disposizione di informazioni e dati eloquenti e sufficientemente dettagliati sulla propria situazione finanziaria e sulla pianificazione finanziaria (lett. a), sulle operazioni commerciali concluse nel settore dell’energia (lett. b), sull’importo e sull’utilizzo di mutui e linee di credito dei precedenti cofinanziatori (lett. c) nonché sul valore delle posizioni di rischio in essere nei confronti delle controparti (lett. d). Le informazioni includono inoltre una descrizione motivata e aggiornata degli sviluppi di mercato in seguito ai quali l’impresa di rilevanza sistemica potrebbe aver bisogno di ulteriore liquidità per garantire la propria solvibilità (lett. e). Le informazioni e i dati devono sempre essere messi a disposizione elettronicamente affinché la Confederazione, i Cantoni e i Comuni possano prendere le decisioni necessarie in tempo utile.

L’obbligo d’informare comprende anche il diritto della Confederazione (compresi la ElCom, il CDF ed eventuali terzi incaricati) di raccogliere dati personali e informazioni di cui necessita per la gestione e la sorveglianza dei mutui concessi secondo la legge nonché per il disbrigo delle pertinenti pratiche, come pure per la prevenzione, la lotta e il perseguimento degli abusi. La Confederazione può raccogliere tali dati e informazioni anche nel caso delle imprese per le quali non è chiaro se sono di «rilevanza sistemica». L’articolo 5 capoverso 4 obbliga soltanto le imprese di rilevanza sistemica. Tuttavia, quando si tratta di questo tipo di rilevanza, devono fornire informazioni anche le imprese che costituiscono casi limite.

10 RS 531