Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/31: Legge federale concernente un piano di salvataggio per il settore dell’energia elettrica · 20 pagine

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golo caso. Ovviamente, nel quadro di un’eventuale realizzazione privata, la Confederazione è tenuta a escludere qualsiasi pregiudizio nei confronti del terzo datore di pegno. È altresì evidente che qualora il ricavo della realizzazione del pegno fosse maggiore dei crediti in essere, l’eccedenza andrebbe a beneficio degli azionisti gravati dal diritto di pegno.

Capoverso 8: dopo la costituzione in pegno dei diritti di partecipazione, il diritto di voto connesso alle azioni oggetto del diritto di pegno è esercitato dalla Confederazione.

Capoverso 9: qualora per i diritti di partecipazione interessati dal diritto di pegno dovessero esistere eventuali limitazioni della trasferibilità (ad es. vincoli statutari), queste non sono efficaci nel contesto del diritto di pegno legale di cui all’articolo 8.

Capoverso 10: il diritto di pegno si estingue con la fine dell’intero rapporto di mutuo e con il rimborso integrale di tutti i crediti in relazione al rapporto di mutuo. Se il rapporto di mutuo non è terminato definitivamente, il diritto di pegno sussiste anche qualora, in un particolare momento, nel contratto di mutuo non dovesse risultare alcun importo in sospeso.

Sezione 3: Concessione di un mutuo mediante decisione

Art. 9

Il capoverso 1 è da considerarsi l’ultima ratio e prevede che ai sensi di questa sezione i mutui possano essere concessi mediante decisione se si verifica una particolare urgenza o se il contratto di mutuo non può essere concluso con l’impresa di rilevanza sistemica entro il termine stabilito.

In caso di simili sviluppi straordinari del mercato vi è il rischio che una o più imprese necessitino entro 48 ore di un volume molto elevato (anche diversi miliardi) di liquidità supplementare e che il tempo a disposizione per concludere un contratto di mutuo non sia sufficiente. In queste situazioni la Confederazione deve disporre – in vista della garanzia dell’approvvigionamento di energia elettrica – di uno strumento che le permetta di fornire rapidamente la liquidità necessaria. La concessione di mutui garantiti mediante decisione non esclude l’adozione di misure contestuali a livello di ordinanza in virtù della competenza del Consiglio federale definita all’articolo 5 capoverso 2.

Secondo il capoverso 2 le disposizioni della sezione 2 e dell’articolo 5 sono applicabili anche alla concessione di un mutuo mediante decisione.

Nel caso di un mutuo concesso mediante decisione il supplemento di rischio è superiore di

10 punti percentuali rispetto a quello previsto per il contratto di mutuo (art. 7 cpv. 3 lett. b). Così facendo si intende incentivare un disciplinamento dei mutui tempestivo, accurato e consensuale. Il pagamento del supplemento di rischio è prorogato per la durata del contratto di mutuo e diventa esigibile con il rimborso del mutuo conformemente a quanto disposto dall’articolo 7 capoverso 4. Per l’efficacia della proroga è quindi irrilevante che il mutuo sia concesso per via ordinaria o mediante decisione.

Sezione 4: Obblighi dei Cantoni e dei Comuni

Art. 10 Obbligo di astenersi dei Cantoni e dei Comuni

Ai sensi di una fattispecie completiva, i Cantoni e i Comuni devono astenersi da tutto quanto possa pregiudicare il rimborso degli importi garantiti da fideiussioni o dei mutui.

È importante che fino al rimborso integrale del mutuo concesso dalla Confederazione non si verifichino né cambiamenti a livello di autorizzazioni e/o concessioni né casi di riversione che comportino modifiche sostanziali per le imprese di rilevanza sistemica, mettendo quindi la Confederazione in una posizione peggiore. Per un periodo limitato nel tempo occorre mantenere lo status quo, a meno che non vi siano motivi impellenti per non farlo. In questo caso spetta ai singoli Cantoni e Comuni far sì che tale requisito venga rispettato.

Art. 11 Partecipazione dei Cantoni alle perdite sui mutui

Nel quadro di questa legge, la Confederazione sostiene finanziariamente le imprese di rilevanza sistemica che appartengono in maggioranza ai Cantoni e ai Comuni. Questa situazione garantisce la sicurezza dell’approvvigionamento di energia elettrica in tutta la Svizzera e non soltanto nei Cantoni in cui operano le imprese interessate o nei Cantoni che sono (indirettamente) proprietari