Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/31: Legge federale concernente un piano di salvataggio per il settore dell’energia elettrica · 20 pagine
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dell’adozione di misure facoltative. Nonostante il diritto societario non obblighi gli azionisti a effettuare versamenti suppletivi, più questi «danno il proprio parere» – giuridico o politico – sugli affari della «loro» società anonima, più si vedranno obbligati a mettere a disposizione i fondi necessari. Al riguardo può trattarsi di mutui degli azionisti, aumenti del capitale azionario o soluzioni di mercato (ad es. obbligazioni convertibili).
Il capoverso 2 stabilisce che, nel caso di sviluppi straordinari del mercato, nell’ambito del piano di salvataggio la Confederazione può eventualmente concedere a titolo sussidiario aiuti finanziari sotto forma di mutui garantiti alle imprese del settore dell’energia elettrica di rilevanza sistemica al fine di assicurarne la solvibilità se, nonostante le misure di cui al capoverso 1, l’impresa rischiasse di non avere più liquidità o di indebitarsi eccessivamente. L’osservanza del principio della sussidiarietà è garantita in particolare dalle condizioni per la concessione di un mutuo ai sensi della sezione 2 della legge.
Sviluppi straordinari del mercato possono verificarsi, ad esempio, quando rotture strutturali nell’approvvigionamento di gas (ad es. dalla Russia) causano impennate dei prezzi sui mercati all’ingrosso. Ulteriori sanzioni possono dunque portare a una drastica riduzione delle forniture fisiche di gas a breve termine e, di conseguenza, a un’esplosione dei prezzi dell’energia (gas ed elettricità). Ciò può determinare un incremento dei prezzi di lunga durata sul mercato dell’elettricità all’ingrosso, che a sua volta comporterebbe un aumento immediato delle prestazioni di garanzia. È altresì ipotizzabile, tuttavia, che la scadenza degli attuali contratti di fornitura europei con la Russia provochi una crescita continua dei prezzi dell’elettricità e del gas nel corso delle prossime settimane e dei prossimi mesi. Nel semestre invernale la situazione potrebbe aggravarsi al punto che un’impresa non sarebbe più in grado di soddisfare i requisiti di margine o che l’inadempienza di importanti controparti causi un effetto domino.
Art. 4 Obbligo di concludere un contratto di mutuo
La disposizione obbliga le imprese di rilevanza sistemica a concludere un contratto con la Confederazione relativo a un mutuo garantito entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge o dall’emanazione di una decisione secondo l’articolo 2 capoverso 3. Con la conclusione anticipata del contratto di mutuo, le imprese sono tutelate in caso sviluppi straordinari del mercato e convengono le condizioni del mutuo d’intesa con la Confederazione. Le condizioni concrete per la concessione dei mutui sono negoziate tra l’impresa e la Confederazione nel rispetto delle condizioni quadro, in particolare di quelle indicate all’articolo 7. È fatto salvo l’articolo 5 capoverso 3.
Art. 5 Obblighi generali delle imprese di rilevanza sistemica; obblighi connessi al contratto di
mutuo
Il capoverso 1 assicura che le imprese di rilevanza sistemica adottino costantemente e in primo luogo tutte le misure necessarie per migliorare la propria liquidità e la propria base di capitale. Un eventuale aiuto finanziario è concesso unicamente a titolo sussidiario. Le lettere a–c suddividono le misure volte a migliorare la liquidità e la base di capitale in tre ambiti non esaustivi:
la lettera a vale come premessa strategica generale. In virtù di essa, a partire dall’entrata in vigore della legge tutte le imprese di rilevanza sistemica devono finalizzare le proprie attività a una riduzione costante dei rischi. Le relative misure comprendono l’adeguamento delle operazioni per conto proprio e delle operazioni a termine, così come misure preventive per il caso in cui una controparte risulti inadempiente. Vi rientrano inoltre le misure che minimizzano il rischio globale mediante una ripartizione adeguata dei rischi di mercato, di controparte e di liquidità. In tal modo si intende ridurre in definitiva anche il rischio che la Confederazione debba realmente concedere un mutuo;
lettera b: tra queste misure vi sono, ad esempio, il miglioramento del modello di liquidità, la ristrutturazione dei finanziamenti, la vendita di beni patrimoniali non necessari all’azienda, la rinuncia a investimenti non strettamente necessari, la minimizzazione dei costi variabili o le ristrutturazioni aziendali;
lettera c: per le imprese, l’evoluzione attuale sui mercati dell’energia comporta principalmente problemi di liquidità. L’aumento dei prezzi dell’energia ha generalmente un effetto positivo – seppure ritardato – sulla redditività e sulla solvibilità dei produttori di elettricità. Di conseguenza, in linea di massima le imprese dovrebbero riuscire a coprire il fabbisogno di