Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/31: Legge federale concernente un piano di salvataggio per il settore dell’energia elettrica · 20 pagine

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7.4 Subordinazione al freno alle spese

Conformemente all’articolo 159 capoverso 3 lettera b Cost., l’articolo 3 capoverso 2 della legge federale del …19 concernente un piano di salvataggio per il settore dell’energia elettrica richiede il consenso della maggioranza dei membri di entrambe le Camere, poiché la disposizione prevede un sussidio unico di oltre 20 milioni di franchi. Anche l’articolo 1 del decreto federale del …20 concernente un credito d’impegno richiede il consenso della maggioranza dei membri di entrambe le Camere. Se nel quadro del piano di salvataggio si concedesse un aiuto finanziario, ciò potrebbe comportare uscite una tantum di oltre 20 milioni di franchi.

7.5 Rispetto del principio di sussidiarietà e del principio dell’equivalenza fiscale

Le imprese del settore dell’energia elettrica di rilevanza sistemica eventualmente interessate dal piano di salvataggio sono detenute da privati. Inoltre, i Cantoni e i Comuni possono partecipare finanziariamente a queste imprese. Pertanto spetta in primo luogo ai privati, nonché ai Cantoni e ai Comuni, sostenerle finanziariamente. Di conseguenza, l’articolo 3 capoverso 1 della legge dispone che un’eventuale sostegno finanziario della Confederazione può essere concesso solo in via sussidiaria. Considerata l’urgenza del sostegno, che dovrebbe raggiungere un importo significativo,

l’aiuto della Confederazione può essere molto importante per assicurare un approvvigionamento elettrico sufficiente.

Con le disposizioni dell’articolo 3 capoverso 3 e degli articoli 5, 7, 8, 10 e 11 si tiene ampiamente conto dell’equivalenza fiscale. In questo modo il Consiglio federale può imporre alle imprese del settore dell’energia elettrica di rilevanza sistemica di adottare diverse misure (cfr. commento all’art. 3 cpv. 3). Anche gli altri articoli menzionati impongono alle imprese oppure ai Cantoni e ai Comuni di adempiere singoli obblighi o di accettare determinate restrizioni della proprietà (cfr.

commenti alle disposizioni menzionate). In particolare, nell’articolo 11 della legge si obbligano tutti i Cantoni, anche quelli che non detengono partecipazioni nelle imprese del settore dell’energia elettrica di rilevanza sistemica, a partecipare alle eventuali perdite definitive sui mutui concessi in virtù della legge.

7.6 Conformità alla legge sui sussidi

Secondo l’articolo 91 capoverso 1 Cost. la Confederazione emana disposizioni sul trasporto e l’erogazione di energia elettrica. Conformemente alle spiegazioni contenute nel messaggio del 3 dicembre 200421 concernente la modifica della legge sugli impianti elettrici e la legge sull’approvvigionamento elettrico la Confederazione può, in virtù della competenza legislativa generale che le è conferita, in particolare monopolizzare la trasmissione, emanare prescrizioni tariffarie, stabilire regolamentazioni concernenti le imprese del mercato dell’elettricità, sancire un diritto di accesso alla rete e prevedere provvedimenti concernenti la sicurezza dell’approvvigionamento, come gli obblighi di allacciamento e di fornitura.

L’inadempienza di un’impresa del settore dell’energia elettrica di rilevanza sistemica potrebbe provocare interruzioni di corrente in Svizzera e all’estero. Per la Confederazione è estremamente importante poter garantire un approvvigionamento di energia elettrica senza interruzioni. Se i proprietari non riuscissero a erogare sufficienti mezzi finanziari all’impresa che detengono, la

Confederazione sarebbe chiamata a intervenire.

Secondo l’articolo 3 capoverso 1, gli aiuti finanziari dello Stato devono essere concessi sussidiariamente alle misure adottate dall’impresa del settore dell’energia elettrica e dai loro proprietari. Questo approccio corrisponde a quanto previsto dalle disposizioni generalmente applicabili della legge del 5 ottobre 199022 sui sussidi (LSu), che ammette aiuti finanziari se il compito da promuovere non può essere debitamente adempiuto senza l’aiuto finanziario della Confederazione e se si è già fatto capo agli sforzi autonomi che si possono ragionevolmente pretendere dal beneficiario e alle altre possibilità di finanziamento (art. 6 lett. c e d LSu).

19 FF …

20 FF …

21 FF 2005 1447, in particolare 1511

22 RS 616.1