Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/31: Legge federale concernente un piano di salvataggio per il settore dell’energia elettrica · 20 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 7Fedlex · Rapporto esplicativo
dell’approvvigionamento appare quantomeno discutibile. Anche per questo motivo il piano di salvataggio previsto per tali imprese non dovrebbe essere facoltativo.
Il capoverso 2 stabilisce che se un’impresa di cui al capoverso 1 è integrata nella struttura di un gruppo, soltanto la società madre che effettua il consolidamento del gruppo è considerata un’impresa di rilevanza sistemica. In tal modo si intende escludere la possibilità che più filiali di uno stesso gruppo siano qualificate individualmente come imprese di rilevanza sistemica.
Poiché la rilevanza sistemica non sempre può essere definita chiaramente in anticipo e in modo univoco, nel capoverso 3 al DATEC viene data la possibilità, dopo aver consultato la Commissione federale dell’energia elettrica (ElCom), di designare, mediante decisione, altre imprese del settore dell’energia elettrica che sono soggetti giuridici di diritto privato come imprese di rilevanza sistemica. Affinché possa essere designata in questo modo dal DATEC, l’impresa deve adempiere le condizioni indicate alle lettere a–c del capoverso 3. Un criterio considerato è la forte interconnessione dell’impresa con altre imprese del settore dell’energia elettrica attraverso le loro operazioni commerciali (lett. b). Questa interconnessione a livello commerciale può essere rilevante per il sistema. L’eventuale inadempienza di un’impresa può pertanto rappresentare un importante rischio finanziario anche per terzi. Se una controparte è inadempiente, per assolvere i propri obblighi o soddisfare il proprio fabbisogno l’impresa del settore dell’energia elettrica deve essa stessa procurarsi sul mercato la quantità di energia. Ciò potrebbe essere problematico in un contesto di mercato difficile o addirittura molto problematico se una parte della produzione dell’impresa insolvente non è affatto immessa sul mercato. Può accadere che alcune imprese del settore dell’energia elettrica presentino dipendenze finanziarie particolarmente importanti (esposizioni creditizie) da altre imprese del settore (di approvvigionamento o di commercio di materie prime) e che solo per questo motivo acquisiscano rilevanza sistemica.
Art. 3 Principio della sussidiarietà
Conformemente al capoverso 1 le imprese del settore dell’energia elettrica adottano le misure necessarie per garantire la solvibilità dell’impresa e una sufficiente base di capitale. Gli aiuti finanziari statali devono essere concessi in via sussidiaria rispetto alle misure adottate dalle imprese del settore dell’energia elettrica e dai loro proprietari diretti e indiretti. Tale principio corrisponde alle disposizioni generali della legge del 5 ottobre 19907 sui sussidi (LSu), secondo cui gli aiuti finanziari sono ammessi se il compito da promuovere non può essere debitamente adempiuto senza l’aiuto finanziario e le misure di autofinanziamento ragionevolmente esigibili, così come le altre possibilità di finanziamento, non sono sufficienti (art. 6 lett. c e d LSu).
In relazione alle misure che l’economia deve adottare, l’organo superiore di direzione e di amministrazione dell’impresa ha quindi un ruolo fondamentale. Secondo l’articolo 716a capoverso 1 numero 3 in combinato disposto con l’articolo 717 capoverso 1 del Codice delle obbligazioni (CO)8, esso è tenuto a salvaguardare secondo buona fede gli interessi della società. Pertanto, prima di un’eventuale crisi deve adottare a titolo precauzionale tutte le misure necessarie per permettere alla società di proseguire la propria attività. Deve provvedere, con tutte le misure opportune, affinché la solvibilità possa essere mantenuta o ripristinata integralmente in modo tempestivo. Nel caso di una crisi aziendale, i contenuti della pianificazione finanziaria devono essere orientati coerentemente agli obiettivi del risanamento. Devono quindi essere esaminati ed eventualmente adottati, d’intesa con le persone e gli istituti di credito che detengono partecipazioni nell’impresa, tutti i provvedimenti possibili per assicurare o ripristinare la liquidità e un capitale proprio adeguato in considerazione dei rischi aziendali. Se non prende le misure necessarie pur essendo consapevole della problematica, il consiglio di amministrazione potrebbe essere chiamato a rispondere attraverso un’azione di responsabilità.9
Poiché influenzano lo sviluppo e l’organizzazione dei produttori di elettricità (in alcuni casi tramite la rappresentanza nei consigli di amministrazione, attraverso patti parasociali od obiettivi strategici), i proprietari (soprattutto Cantoni e Comuni) sono anche responsabili, almeno indirettamente,
7 RS 616.1
8 RS 220
9 Vedi ad es. Roland Müller/Lorenz Lipp/Adrian Plüss, Der Verwaltungsrat, 5a ed., Zurigo 2021, N 3.128 segg. e N 3.154 segg.