Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/31: Legge federale concernente un piano di salvataggio per il settore dell’energia elettrica · 20 pagine
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tempo, le ristrutturazioni previste dal diritto societario possono ripercuotersi negativamente sul rimborso del mutuo o sulle garanzie associate al mutuo e quindi accrescere il rischio per la Confederazione. Il divieto assoluto di qualsiasi ristrutturazione dopo la concessione del mutuo sarebbe sproporzionato. Di conseguenza, le ristrutturazioni devono sempre essere effettuate in modo da non compromettere né il rimborso del mutuo né le garanzie ad esso associate.
Art. 8 Diritto di pegno su diritti di partecipazione
Capoverso 1: il diritto di pegno mira a garantire il sostegno finanziario concesso dalla Confederazione. Materialmente si riferisce sempre ai diritti di partecipazione detenuti dall’impresa (mutuataria) nella società madre del gruppo. Quale diritto di pegno legale retto dal diritto pubblico, esso comprende tutti i diritti di partecipazione (azioni, buoni di partecipazione, diritti analoghi ecc.) che risultano in essere in un qualunque momento, ovvero sia i diritti di partecipazione esistenti al momento della nascita del diritto di pegno sia i diritti di partecipazione che sorgono successivamente (ad es. nuove azioni nel quadro di un aumento di capitale azionario). Il diritto di pegno è applicabile per legge, senza che siano necessarie ulteriori misure da parte del mutuatario, della società madre o dei suoi proprietari.
Il diritto di pegno grava sulla posizione giuridica dei proprietari dei diritti di partecipazione. Questo aspetto può ripercuotersi sulla valutazione dei diritti di partecipazione e deve essere preso in considerazione dai proprietari conformemente alle pertinenti prescrizioni in materia di presentazione dei conti. L’onere derivante dal diritto di pegno può influire inoltre sulla vendibilità dei diritti di partecipazione. Tuttavia, fintanto che il diritto di pegno non viene realizzato, i proprietari rimangono i detentori dei diritti di partecipazione e riacquistano la loro piena posizione giuridica non appena il diritto di pegno si estingue (cpv. 10). Pertanto, l’onere è limitato nel tempo.
Capoverso 2: il diritto di pegno sorge con la concessione del mutuo. Quale diritto di pegno legale, esso non richiede né la conclusione di un contratto di pegno né altre formalità, come il trasferimento di diritti di partecipazione o di documenti oppure l’iscrizione nel registro. Poiché le disposizioni relative al diritto di pegno di natura civile sono eventualmente applicabili per analogia anche ai diritti di pegno di natura pubblica, ai fini della certezza del diritto nel presente capoverso viene precisato quali disposizioni del diritto civile non saranno applicabili a causa della particolare natura del diritto di pegno in questione.
Capoverso 3: per i diritti di partecipazione quotati in una borsa svizzera, la legge prevede un’eccezione circoscritta: i diritti di partecipazione degli azionisti che individualmente detengono una quota inferiore all’uno per cento del capitale azionario non sottostanno al diritto di pegno legale. In questo modo si tiene conto del fatto che alcune imprese di rilevanza sistemica presentano un azionariato diffuso fondato sul diritto della società anonima e che la costituzione in pegno delle azioni di piccoli azionisti sarebbe sproporzionata considerata la finalità di garanzia del diritto di pegno.
Capoverso 4: qualora, nel singolo caso, i diritti di partecipazione interessati dal diritto di pegno dovessero già essere costituiti in pegno e non rientrare nell’eccezione di cui al capoverso 3, il nuovo diritto di pegno a favore della Confederazione è considerato di rango anteriore. La disposizione non è applicabile se i diritti di partecipazione in questione non sono già stati costituiti in pegno.
Capoverso 5: il diritto di pegno garantisce, oltre ai crediti derivanti dal mutuo, anche gli interessi non ancora versati, il supplemento di rischio (art. 7 cpv. 2) e l’importo forfettario per la messa a disposizione del piano di salvataggio (art. 13).
Capoverso 6: il diritto di pegno contempla anche i diritti associati ai diritti di partecipazione, ad esempio i diritti preesistenti a dividendi (i nuovi dividendi non sono ammessi: art. 7 cpv. 9 lett. a), i ricavi di liquidazione, i rimborsi di capitale o i diritti di opzione.
Capoverso 7: il diritto di pegno può essere realizzato alla scadenza di un credito garantito da pegno (cfr. cpv. 5). In questo caso la realizzazione del pegno avviene conformemente alla legge federale dell’11 aprile 188912 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) oppure tramite realizzazione privata, tenendo conto che per una realizzazione ai sensi della LEF e una realizzazione privata sono esplicitamente autorizzate rispettivamente la vendita a trattative private e l’appropriazione dell’oggetto del pegno. Dal momento che la legge non prescrive un metodo di realizzazione specifico, in un eventuale caso di realizzazione si può tenere conto degli aspetti, di per sé complessi, del sin-
12 RS 281.1