Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/31: Legge federale concernente un piano di salvataggio per il settore dell’energia elettrica · 20 pagine
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Sul piano politico, il piano di salvataggio può essere soltanto una misura transitoria temporanea. A medio termine, si devono attuare misure e disposizioni che rendano superfluo un aiuto di emergenza della Confederazione (prescrizioni sul BCM, legge sull’integrità e sulla trasparenza del commercio all’ingrosso di elettricità e gas, direttive sulla liquidità e sulla dotazione di capitale delle imprese).
7 Aspetti giuridici
7.1 Costituzionalità
Lo scopo della legge federale concernente un piano di salvataggio per il settore dell’energia elettrica è far sì che, in caso di sviluppi straordinari del mercato che determinano un problema di liquidità e rendono quindi probabile una mancanza di liquidità o un indebitamento eccessivo, la Confederazione possa concedere aiuti finanziari a imprese di rilevanza sistemica, essenziali per
assicurare l’approvvigionamento. In ultima analisi, il piano di protezione mira quindi a garantire la sicurezza dell’approvvigionamento elettrico.
Di conseguenza, la legge deve essere retta dall’articolo 91 Cost., sul quale si basa, tra l’altro, anche la legge del 23 marzo 200718 sull’approvvigionamento elettrico (LAEI). L’articolo 91 capoverso 1 Cost. accorda alla Confederazione la competenza di disciplinare il trasporto e l’erogazione di energia elettrica. Con l’emanazione della LAEI il Consiglio federale ha inoltre precisato che, sulla base dell’articolo 91 capoverso 1 Cost., la Confederazione può in particolare monopolizzare la trasmissione e prevedere provvedimenti concernenti la sicurezza dell’approvvigionamento, come gli obblighi di allacciamento e di fornitura. Anche la dottrina conferma che le disposizioni sull’approvvigionamento sono coperte dall’articolo 91 Cost. Esempi concreti si trovano già nella vigente legislazione sull’energia.
7.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera
Gli impegni internazionali sussistono al massimo nell’ambito delle norme sull’ammissibilità di sussidi. Si pensi alle disposizioni relative a sovvenzioni e misure compensative emanate dall’Organizzazione mondiale del commercio per contrastare distorsioni del mercato. In base a queste disposizioni sono ammesse misure volte a garantire l’ordine pubblico e la sicurezza. La nuova legge intende garantire la sicurezza dell’approvvigionamento in situazioni estreme. Non si ravvisano pertanto incompatibilità con gli impegni internazionali.
7.3 Forma dell’atto
Dal momento che il piano di protezione per il settore dell’energia elettrica non può essere differito a livello materiale e temporale, l’atto deve essere approvato dal Parlamento come legge urgente secondo l’articolo 165 capoverso 1 Cost. È quindi imperativo che la legge abbia una validità limitata nel tempo e sia posta in vigore immediatamente. Richiede inoltre il consenso della maggioranza dei membri di ciascuna Camera. Una legge di questo tipo sottostà a referendum facoltativo susseguente. Se non dovesse essere accettata dal Popolo, essa decade un anno dopo l’adozione da parte dell’Assemblea federale.
Affinché la Confederazione possa impegnarsi a concedere i mutui previsti dalla legge, quest’ultima necessita dell’autorizzazione del Parlamento ad assumere gli impegni corrispondenti. Per questo motivo si sottopone alle Camere federali, unitamente alla legge, anche un decreto federale semplice concernente un credito d’impegno di oltre 10 miliardi di franchi.
18 RS 734.7