Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/31: Legge federale concernente un piano di salvataggio per il settore dell’energia elettrica · 20 pagine

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spetto ai rischi dell’impresa devono essere analizzate e, se necessario, bisogna avvalersene coinvolgendo le persone e gli istituti di credito che detengono partecipazioni nell’impresa. Anche se secondo il mero diritto societario per gli azionisti non sussiste l’obbligo di effettuare versamenti suppletivi, il ruolo di proprietario di una società comporta comunque l’assunzione di una certa

responsabilità.

La Confederazione deve avere la possibilità di concedere a titolo sussidiario mutui garantiti a imprese del settore dell’energia elettrica di rilevanza sistemica, fondate sul diritto privato, se sviluppi straordinari del mercato determinano un problema di liquidità a cui può far seguito un’imminente mancanza di liquidità o un imminente indebitamento eccessivo rendendo pertanto probabile l’apertura di una procedura di fallimento o concordataria. Con la suddetta possibilità si garantisce che le imprese di rilevanza sistemica possano mantenere la capacità di agire e assicurare l’approvvigionamento di energia elettrica in Svizzera. Per questo scopo la Confederazione intende mettere a disposizione un importo massimo pari a 10 miliardi di franchi.

Le imprese del settore dell’energia elettrica di rilevanza sistemica sono assoggettate per legge al piano di salvataggio. Per evitare falsi incentivi (un piano di salvataggio non deve spingere le imprese ad assumere rischi maggiori o i proprietari a limitare i propri sforzi nell’adottare le misure necessarie), il sostegno finanziario della Confederazione è vincolato al rispetto di condizioni severe, ad esempio prescrizioni sulla trasparenza, tassi di interesse conformi al mercato, un supplemento di rischio, il divieto di distribuire dividendi e garanzie, segnatamente, sotto forma di pegno sulle azioni. Inoltre, le imprese assoggettate sono tenute al pagamento di un importo forfettario per la messa a disposizione del piano di salvataggio volto a coprire almeno parzialmente i costi sostenuti dalla Confederazione per attivare tale piano. Il tasso di interesse dei mutui è fissato in funzione delle condizioni di mercato, con un supplemento di rischio di almeno il 20 per cento.

La legge federale obbliga le imprese di rilevanza sistemica ad accordarsi con la Confederazione, entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge, sulle condizioni di un mutuo concesso a titolo sussidiario in una situazione di crisi, poiché in caso di necessità il sostegno alla liquidità deve essere fornito in tempi rapidi. Tenuto conto di eventuali falsi incentivi, si prevede che i Cantoni assumano il 50 per cento delle perdite definitive subite dalla Confederazione.

Il piano di salvataggio crea incentivi estremamente problematici per le imprese stesse, per i loro proprietari e i loro finanziatori. Sussiste il rischio che le imprese non si adoperino più per costituire sufficienti riserve di liquidità e di capitale, che i finanziatori (ad es. le banche) revochino i crediti o le linee di credito o che i proprietari ritirino il capitale investito nelle loro imprese. Nel concepire il piano di salvataggio, il Consiglio federale ha quindi provveduto a ridurre per quanto possibile eventuali falsi incentivi e a non escludere l’iniziativa privata. Il piano di salvataggio è stato ad esempio concepito in modo tale da non impedire alle imprese di accedere a nuove linee di credito presso le banche. Inoltre, è essenziale che il piano di salvataggio rimanga soltanto una misura transitoria temporanea. A medio termine si devono attuare misure che rendano superfluo un aiuto finanziario della Confederazione (ad es. prescrizioni sul BCM, legge sull’integrità e sulla trasparenza del commercio all’ingrosso di elettricità e gas, eventuali direttive sulla liquidità e sulla dotazione di capitale delle imprese). La validità della legge urgente è quindi limitata alla fine del 2026; eventuali mutui devono essere rimborsati integralmente entro fine luglio 2026.

4.2 Attuazione

Dopo l’entrata in vigore della legge, ci si aspetta che le imprese di rilevanza sistemica si rivolgano di propria iniziativa al Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) o all’Ufficio federale dell’energia (UFE) e concludano entro sei mesi un contratto con la Confederazione relativo a un mutuo garantito. Se le imprese non si attivano, l’UFE le solleciterà a farlo. Qualora il contratto non sia concluso entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, il supplemento di rischio annuale del 20 per cento dell’importo del mutuo sarà aumentato al 30 per cento. Se, a causa di sviluppi straordinari del mercato, è necessario accordare un mutuo prima della conclusione del contratto e prima della scadenza del termine stabilito, il DATEC può concedere mutui mediante decisione.