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Consultazione 2022/32: Modifica dell’ordinanza concernente i sottoprodotti di origine animale (OSOAn) ed emanazione di una nuova ordinanza del DFI concernente il riciclaggio di sottoprodotti di origine animale per gli alimenti per animali e come concime (ORSOAn) · 22 pagine
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Ordinanza concernente i sottoprodotti di origine animale «%ASFF_YYYY_ID»
1. proteine animali trasformate o prodotti sanguigni di non ruminanti contengono meno del 50 per cento di proteine grezze,
2. fosfato dicalcico e fosfato tricalcico di origine animale contengono meno del 10 per cento di fosforo totale.
Art. 32f Limitazione del periodo di validità e rinnovo dell’autorizzazione
1L’autorizzazione è valida per dieci anni al massimo.
2Essa è rinnovata su richiesta, qualora dalla verifica risulti che i requisiti previsti dalla presente ordinanza per il riciclaggio canalizzato sono soddisfatti.
Art. 32g Notifica delle registrazioni e delle autorizzazioni all’USAV
L’autorità cantonale competente inserisce per ogni azienda alimentare o stabilimento di trasformazione da essa registrato o autorizzato i dati per il riciclaggio canalizzato nel sistema d’informazione per i dati del servizio veterinario pubblico raccolti nell’ambito dell’esecuzione ai sensi dell’O-SIFA10.
Art. 32h Elenchi degli stabilimenti registrati o autorizzati
1L’USAV stila e pubblica elenchi delle aziende alimentari o degli stabilimenti di trasformazione registrati e autorizzati.
2L’autorità di controllo degli alimenti per animali stila e pubblica elenchi degli stabilimenti di produzione di alimenti per animali e di immagazzinamento autorizzati.
Art. 32i Revoca dell’autorizzazione e divieto del riciclaggio canalizzato
Se nel quadro dei controlli ufficiali vengono accertate inadempienze gravi, l’autorità cantonale può sospendere o revocare l’autorizzazione e vietare temporaneamente o definitivamente agli stabilimenti registrati il riciclaggio autorizzato. Essa valuta soprattutto:
a. la natura e la gravità delle inadempienze in relazione ai pericoli per la salute pubblica e animale;
b. la possibilità di rimuovere le inadempienze entro un termine ragionevole.
Art. 32j Controllo autonomo e verifica delle misure del controllo autonomo
1Gli stabilimenti registrati devono redigere, documentare e attuare permanentemente una procedura di controllo che garantisca il rispetto delle disposizioni della presente ordinanza per il riciclaggio canalizzato. Per gli stabilimenti autorizzati è necessario redigere, documentare e attuare la procedura di controllo conforme ai principi del controllo autonomo di cui all’allegato 2.
2Le autorità competenti hanno sempre accesso alla documentazione. I documenti devono essere conservati per tre anni.