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Consultazione 2022/32: Modifica dell’ordinanza concernente i sottoprodotti di origine animale (OSOAn) ed emanazione di una nuova ordinanza del DFI concernente il riciclaggio di sottoprodotti di origine animale per gli alimenti per animali e come concime (ORSOAn) · 22 pagine

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Ordinanza concernente i sottoprodotti di origine animale «%ASFF_YYYY_ID»

Titolo prima dell’art. 28

Sezione 1b: Deroghe generali al divieto di alimentazione degli animali da reddito

Art. 28

1Tutti gli animali da reddito possono essere alimentati con:

a. latte e latticini, colostro, fanghi di centrifugazione e di separazione provenienti dalla trasformazione del latte;

b. uova e prodotti a base di uova;

c. collagene e gelatina di non ruminanti;

d. proteine idrolizzate di non ruminanti e ottenute da pelli e pelami di ruminanti;

e. grassi fusi.

2Il collagene e la gelatina dei ruminanti possono essere somministrati solo ai non ruminanti.

3I prodotti di cui ai capoversi 1 e 2 devono:

a. essere costituiti o fabbricati da sottoprodotti di origine animale della categoria 3 che si formano nell’ambito della produzione primaria o dell’ottenimento o della produzione di derrate alimentari o alimenti per animali;

b. soddisfare i rispettivi criteri applicabili secondo l’allegato 5 numeri 30–38.

Titolo prima dell’art. 29

Sezione 2: Deroghe al divieto di alimentazione degli animali da reddito in caso di riciclaggio canalizzato

Art. 29 Somministrazione di farina di pesce ai non ruminanti o ai ruminanti

non svezzati

In caso di riciclaggio canalizzato, la farina di pesce può entrare nella composizione di alimenti per non ruminanti o di prodotti in polvere sostitutivi del latte per ruminanti non svezzati, se:

a. la farina di pesce è prodotta secondo l’allegato 5 numero 30 ed è dimostrato l’adempimento delle norme microbiologiche di cui all’allegato 5 numero 38;

b. il prodotto in polvere sostitutivo del latte viene commercializzato allo stato secco e dopo averlo diluito in un liquido viene somministrato ai ruminanti non svezzati in aggiunta o in sostituzione del latte materno postcolostrale o a alla fine dello svezzamento; e

c. la separazione lungo la catena degli alimenti per animali viene garantita in conformità all’articolo 32a.