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Consultazione 2022/32: Modifica dell’ordinanza concernente i sottoprodotti di origine animale (OSOAn) ed emanazione di una nuova ordinanza del DFI concernente il riciclaggio di sottoprodotti di origine animale per gli alimenti per animali e come concime (ORSOAn) · 22 pagine

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Ordinanza concernente i sottoprodotti di origine animale «%ASFF_YYYY_ID»

Allegato 4 (art. 19 cpv. 2, 20 cpv. 2 e 6 nonché 33a cpv. 3)

Prescrizioni per la raccolta, l’immagazzinamento intermedio e il trasporto dei sottoprodotti di origine animale

N. 11 lett. e

11 Durante il trasporto un’etichetta applicata al veicolo, al recipiente, al cartone

o ad altro materiale di imballaggio deve indicare chiaramente la categoria dei sottoprodotti di origine animale. Sull’etichetta devono inoltre figurare i colori e le diciture seguenti:

e. la scritta «Concime organico / per almeno 21 giorni dopo l’applicazione è vietato alimentare gli animali da reddito con piante erbacee assunte attraverso il pascolo o somministrate dopo essere state raccolte» nel caso del concime, eccetto:

1. imballaggi finiti di peso non superiore a 50 kg destinati al consumatore finale,

2. concime che non contiene sottoprodotti di origine animale diversi dal contenuto dello stomaco e dell’intestino, dal liquame o dai prodotti di cui all’articolo 28;

N. 33 frase introduttiva

33 Le decisioni del controllo delle carni di cui agli articoli 20 capoverso 2 e 33a

capoverso 3 devono contenere i dati seguenti: