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Consultazione 2022/32: Modifica dell’ordinanza concernente i sottoprodotti di origine animale (OSOAn) ed emanazione di una nuova ordinanza del DFI concernente il riciclaggio di sottoprodotti di origine animale per gli alimenti per animali e come concime (ORSOAn) · 22 pagine

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Ordinanza concernente i sottoprodotti di origine animale «%ASFF_YYYY_ID»

sensi dell’articolo 30a, se negli stessi stabilimenti vengono esclusivamente macellati suini e trasformati prodotti a base di suini.

23 Aziende alimentari e stabilimenti di trasformazione in cui si ottengono e si

trasformano sottoprodotti di pollame per la somministrazione di proteine trasformate di pollame ai suini o agli animali acquatici in aziende di acquacoltura ai sensi dell’articolo 30b, se negli stessi stabilimenti viene esclusivamente macellato pollame e vengono esclusivamente trasformati prodotti a base di pollame.

24 Aziende alimentari e stabilimenti di trasformazione in cui si ottengono e si

trasformano sottoprodotti di non ruminanti per la somministrazione di proteine miste trasformate di non ruminanti agli animali acquatici in aziende di acquacoltura ai sensi dell’articolo 31, se negli stessi stabilimenti vengono esclusivamente macellati non ruminanti e trasformati prodotti a base di non ruminanti.

3 Stabilimenti soggetti ad autorizzazione per il riciclaggio canalizzato

31 Aziende alimentari e stabilimenti di trasformazione in cui il sangue di non

ruminanti viene raccolto e trasformato per la somministrazione di prodotti sanguigni ai non ruminanti o agli animali acquatici in aziende di acquacoltura ai sensi dell’articolo 30, se nelle stesse aziende i ruminanti vengono macellati separatamente e i loro prodotti vengono trasformati separatamente.

32 Aziende alimentari e stabilimenti di trasformazione in cui i sottoprodotti di

suini vengono ottenuti e trasformati per la somministrazione di proteine trasformate di suini al pollame o agli animali acquatici in aziende di acquacoltura ai sensi dell’articolo 30a, se nelle stesse aziende le altre specie animali vengono macellate separatamente e i loro prodotti animali vengono trasformati separatamente.

33 Aziende alimentari e stabilimenti di trasformazione in cui i sottoprodotti di

pollame vengono ottenuti e trasformati per la somministrazione di proteine trasformate di pollame ai suini o agli animali acquatici in aziende di acquacoltura ai sensi dell’articolo 30b, se nelle stesse aziende le altre specie animali vengono macellate separatamente e i loro prodotti vengono trasformati separatamente.

34 Aziende alimentari e stabilimenti di trasformazione in cui i sottoprodotti di

non ruminanti vengono ottenuti e trasformati per la somministrazione di proteine miste trasformate di non ruminanti agli animali acquatici in aziende di acquacoltura ai sensi dell’articolo 31, se nelle stesse aziende le altre specie animali vengono macellate separatamente e i loro vengono trasformati separatamente.

35 Stabilimenti di produzione di alimenti per animali che utilizzano farina di pe-

sce, prodotti sanguigni, proteine trasformate di suini, proteine trasformate di pollame, proteine miste trasformate di non ruminanti, proteine trasformate di insetti e fosfato dicalcico e tricalcico di origine animale nella composizione di alimenti per animali.