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Consultazione 2022/32: Modifica dell’ordinanza concernente i sottoprodotti di origine animale (OSOAn) ed emanazione di una nuova ordinanza del DFI concernente il riciclaggio di sottoprodotti di origine animale per gli alimenti per animali e come concime (ORSOAn) · 22 pagine

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Ordinanza concernente i sottoprodotti di origine animale «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 30 Somministrazione di prodotti sanguigni di non ruminanti ai non

ruminanti o agli animali acquatici in aziende di acquacoltura

In caso di riciclaggio canalizzato, i prodotti sanguigni di non ruminanti possono entrare nella composizione di alimenti per non ruminanti o per animali acquatici in aziende di acquacoltura, se:

a. il sangue proviene da animali ammessi alla macellazione sulla base di un controllo ufficiale degli animali da macello;

b. il prodotto sanguigno è prodotto secondo l’allegato 5 numero 30a ed è dimostrato l’adempimento delle norme microbiologiche di cui all’allegato 5 numero 38; e

c. la separazione lungo la catena degli alimenti per animali viene garantita in conformità all’articolo 32a.

Art. 30a Somministrazione di proteine trasformate di suini al pollame o agli

animali acquatici in aziende di acquacoltura

In caso di riciclaggio canalizzato, le proteine trasformate di suini possono entrare nella composizione di alimenti per pollame o per animali acquatici in aziende di acquacoltura, se:

a. il materiale greggio proviene da sottoprodotti di suini della categoria 3 di cui all’articolo 7 lettere a, e o f;

b. le proteine animali trasformate sono prodotte secondo l’allegato 5 numero 30 ed è dimostrato l’adempimento delle norme microbiologiche di cui all’allegato 5 numero 38; e

c. la separazione lungo la catena degli alimenti per animali viene garantita in conformità all’articolo 32a.

Art. 30b Somministrazione di proteine trasformate di pollame ai suini o agli

animali acquatici in aziende di acquacoltura

In caso di riciclaggio canalizzato, le proteine trasformate di pollame possono entrare nella composizione di alimenti per suini o per animali acquatici in aziende di acquacoltura, se:

a. il materiale greggio proviene da sottoprodotti di pollame della categoria 3 di cui all’articolo 7 lettere a, e o f;

b. le proteine animali trasformate sono prodotte secondo l’allegato 5 numero 30 ed è dimostrato l’adempimento delle norme microbiologiche di cui all’allegato 5 numero 38; e

c. la separazione lungo la catena degli alimenti per animali viene garantita in conformità all’articolo 32a.