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Consultazione 2022/32: Modifica dell’ordinanza concernente i sottoprodotti di origine animale (OSOAn) ed emanazione di una nuova ordinanza del DFI concernente il riciclaggio di sottoprodotti di origine animale per gli alimenti per animali e come concime (ORSOAn) · 22 pagine

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Ordinanza concernente i sottoprodotti di origine animale «%ASFF_YYYY_ID»

Allegato 1b (art. 11 cpv. 1, 15 cpv. 1, 32c cpv. 4, 32d cpv. 1 e 2, 32j cpv. 3, 45 cpv. 2 nonché 46

cpv. 2)

Impianti e stabilimenti soggetti a registrazione o ad autorizzazione

1 Impianti e stabilimenti soggetti ad autorizzazione per l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale

11 Stabilimenti che trasformano sottoprodotti di origine animale con metodi di

trasformazione di cui all’allegato 5 oppure all’articolo 21 capoverso 2.

12 Stabilimenti che inceneriscono sottoprodotti di origine animale, tranne se di-

spongono di un’autorizzazione di diritto ambientale.

13 Stabilimenti che producono combustibile o carburante da sottoprodotti di ori-

gine animale oppure che utilizzano tale combustibile.

14 Stabilimenti che producono alimenti per animali da compagnia.

15 Impianti che producono biogas e impianti di compostaggio.

16 Stabilimenti che producono concimi.

17 Crematori e cimiteri per animali.

18 Stabilimenti che immagazzinano sottoprodotti di origine animale; per imma-

gazzinare prodotti derivati è necessaria un’autorizzazione solo se i prodotti derivati sono:

a. da eliminare mediante incenerimento;

b. da utilizzare come alimenti per animali e se lo stabilimento non è registrato od omologato ai sensi degli articoli 46–54 OsAIA17;

c. destinati alla fabbricazione di concime.

19 Stabilimenti in cui avvengono le fasi successive della trasformazione dei sot-

toprodotti di origine animale, in particolare cernita, taglio, riscaldamento, refrigerazione, congelamento e salatura dei sottoprodotti di origine animale, scuoiamento o asportazione del materiale a rischio specificato.

2 Stabilimenti soggetti a registrazione per il riciclaggio canalizzato

21 Aziende alimentari e stabilimenti di trasformazione in cui il sangue di non

ruminanti viene raccolto e trasformato per la somministrazione di prodotti sanguigni ai non ruminanti o agli animali acquatici in aziende di acquacoltura ai sensi dell’articolo 30, se negli stessi stabilimenti non vengono macellati ruminanti né trasformati prodotti di ruminanti.

22 Aziende alimentari e stabilimenti di trasformazione in cui si ottengono e si

trasformano sottoprodotti di suini per la somministrazione di proteine trasformate di suini al pollame o agli animali acquatici in aziende di acquacoltura ai

17 RS 916.307