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Consultazione 2022/32: Modifica dell’ordinanza concernente i sottoprodotti di origine animale (OSOAn) ed emanazione di una nuova ordinanza del DFI concernente il riciclaggio di sottoprodotti di origine animale per gli alimenti per animali e come concime (ORSOAn) · 22 pagine
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Ordinanza concernente i sottoprodotti di origine animale «%ASFF_YYYY_ID»
Allegato 1a (art. 2a cpv. 2 e 3)
Prodotti derivati che hanno raggiunto il punto finale
1 Biodiesel e residui del processo di distillazione, biogas e altri carburanti otte-
nuti da prodotti derivati.
2 Pelli e pelame di animali a unghia fessa:
a. idonei alla produzione di derrate alimentari, ma utilizzati per altri scopi,
b. sottoposti a un processo completo di conciatura,
c. conciati al cromo (allo stato «wet blue»),
d. allo stato «pickled pelts», oppure
e. trattati con calce e in salamoia, a pH compreso tra 12 e 13, per almeno 8 ore (pelli calcinate).
3 Trofei di caccia e altri preparati animali:
a. ottenuti da selvaggina ungulata e selvaggina da penna sottoposti a un trattamento tassidermico completo che ne garantisca la conservazione a temperatura ambiente;
b. ottenuti da specie diverse da selvaggina ungulata e selvaggina da penna provenienti da regioni non soggette a restrizioni per motivi di polizia sanitaria.
4 Lana sottoposta a lavaggio industriale.
5 Piume, parti di piume e piumino sottoposti a lavaggio industriale o trattati con
vapore caldo a 100 °C per almeno 30 minuti.
6 I seguenti prodotti derivati utilizzati o ulteriormente trasformati come alimenti
per animali o concimi:
61 Alimenti finiti per animali da compagnia e articoli da masticare in fusti e im-
ballaggi pronti per l’uso e caratterizzati ai sensi dell’articolo 15 OsAIA15. 62 Substrato di coltura pronto per la vendita non importato da Paesi terzi conte-
nente meno del:
a. 5 per cento in volume di prodotti derivati da materiali della categoria 2 o 3; oppure
b. 50 per cento in volume di liquame trasformato.
63 Concime secondo il regolamento delegato (UE) 2023/160516.
15 RS 916.307
16 Regolamento delegato (UE) 2023/1605 della Commissione del 22 maggio 2023 che integra il regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la determinazione dei punti finali nella catena di fabbricazione di determinati fertilizzanti organici e ammendanti, GU L 198 del 8.8.2023, pag 1.