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Consultazione 2022/32: Modifica dell’ordinanza concernente i sottoprodotti di origine animale (OSOAn) ed emanazione di una nuova ordinanza del DFI concernente il riciclaggio di sottoprodotti di origine animale per gli alimenti per animali e come concime (ORSOAn) · 22 pagine

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Ordinanza concernente i sottoprodotti di origine animale «%ASFF_YYYY_ID»

Allegato 5 (art. 20 cpv. 3 lett. c, 21, 22 cpv. 1 lett. b, 23 cpv. 1 lett. b, 28 cpv. 3 lett. b, 29 lett. a,

30 lett. d, 30a lett. c, 30b lett. c, 31 lett. c, 31a lett. d, 32 lett. b, 33 cpv. 1 e 2 lett. a e c nonché cpv. 4, 34a cpv. 1 e 35 lett. a)

Metodi di trasformazione dei sottoprodotti di origine animale

N. 301 lett. a

301 Le proteine animali trasformate di mammiferi utilizzate per la fabbricazione

di alimenti per animali devono essere sterilizzate a pressione secondo il numero 1. In deroga, si può utilizzare uno dei seguenti metodi:

a. il sangue di suini o costituenti del sangue di suini possono essere trattati per la fabbricazione di farina di sangue con uno dei metodi 2–5 o 7 di cui all’allegato IV capo III del regolamento (UE) n. 142/201118. Nell’attuazione del metodo 7 il trattamento termico deve avvenire a una temperatura al centro della massa di 80 °C.

N. 31b

31b Utilizzo di uova e prodotti a base di uova

Se non sono conformi alla normativa in materia di derrate alimentari, le uova e i prodotti a base di uova devono essere trasformati come segue:

a. con uno dei metodi di trasformazione 1–5 o 7 di cui all’allegato IV capo III del regolamento (UE) n. 142/2011; oppure

b. con un altro metodo che garantisca che i prodotti rispondano alle norme microbiologiche per i prodotti derivati stabilite al numero 38.

Titolo prima del n. 37

37 Produzione di alimenti per animali da compagnia

N. 394–397

394 In deroga al numero 393, i sottoprodotti di animali acquatici e invertebrati

nonché resti alimentari, pelli, pelame, pellicce, setole, piume e peli, prima della successiva trasformazione possono essere sottoposti per almeno 60 minuti a un trattamento termico con una temperatura al centro della massa di 70 °C. Nel caso di zoccoli e corna, la temperatura minima è di 80 °C.

395 Il liquame è considerato trasformato se è stato sottoposto a un trattamento ter-

mico ad almeno 70 °C per almeno 60 minuti.

18 Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera, GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2022/488, del 25 marzo 2022, GU L 100 del 28.3.2022, pag. 6.