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Consultazione 2022/32: Modifica dell’ordinanza concernente i sottoprodotti di origine animale (OSOAn) ed emanazione di una nuova ordinanza del DFI concernente il riciclaggio di sottoprodotti di origine animale per gli alimenti per animali e come concime (ORSOAn) · 22 pagine
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Ordinanza concernente i sottoprodotti di origine animale «%ASFF_YYYY_ID»
3Il veterinario cantonale può disporre la notifica della quantità eliminata al di fuori dell’obbligo di notifica.
4La notifica deve avvenire specificando le categorie merceologiche. Essa deve essere effettuata entro il 31 gennaio dell’anno successivo.
Art. 20 cpv. 1 e 2
1I sottoprodotti di origine animale devono essere contrassegnati in modo da evidenziare la categoria a cui appartengono, salvo se si tratta di attività non soggette a notifica secondo l’articolo 10 capoverso 3 lettere a–c ed e–g.
2Durante il trasporto, ai sottoprodotti di origine animale deve essere acclusa una scheda d’accompagnamento o una decisione del controllo delle carni conformemente all’allegato 4 numero 3. Sono eccettuati i trasporti per attività non soggette a notifica secondo l’articolo 10 capoverso 3 lettere a–c ed e–g nonché i trasporti di resti alimentari.
Art. 22 cpv. 2 lett. d
2Corpi di animali e parti di essi possono essere utilizzati per l’alimentazione di animali carnivori e uccelli necrofagi tenuti in cattività, a condizione che non presentino segni di una malattia trasmissibile all’uomo o agli animali. Non possono essere utilizzati corpi e parti di corpi di:
d. animali a cui sono stati somministrati sostanze o preparati di cui all’allegato 4 dell’ordinanza del 18 agosto 20047 sui medicamenti veterinari oppure nei quali sono stati riscontrati limiti massimi per i residui di cui alle disposizioni emanate dal Dipartimento federale dellʼinterno in virtù dell’articolo 10 capoverso 4 lettera e ODerr8;
Art. 23 cpv. 1 lett. b n. 2 e 3 nonché cpv. 2
1I sottoprodotti di origine animale della categoria 2 vanno eliminati:
b. mediante sterilizzazione a pressione, conformemente all’allegato 5, e riciclaggio:
2. del grasso fuso nella fabbricazione di concimi o di altri prodotti tecnici, eccettuati i prodotti farmaceutici, cosmetici o medici,
3. delle farine di carne e di ossa nella fabbricazione di concimi.
2Il contenuto dello stomaco e dell’intestino nonché il liquame possono essere riciclati direttamente in un impianto di produzione di biogas o in un impianto di compostaggio oppure nella fabbricazione di prodotti tecnici. Quantità minime di tali prodotti possono essere compostate anche presso l’azienda di provenienza dell’animale macellato.