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Consultazione 2022/32: Modifica dell’ordinanza concernente i sottoprodotti di origine animale (OSOAn) ed emanazione di una nuova ordinanza del DFI concernente il riciclaggio di sottoprodotti di origine animale per gli alimenti per animali e come concime (ORSOAn) · 22 pagine

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Ordinanza concernente i sottoprodotti di origine animale «%ASFF_YYYY_ID»

esclusi dalla catena alimentare a causa della positività di un test di rilevamento di sostanze inibitrici;

Art. 10 cpv. 3 lett. a, f ed fbis

3Non sussiste alcun obbligo di notifica per:

a. l’eliminazione del contenuto dello stomaco e dell’intestino nonché del liquame se non sono importati o esportati per questo motivo;

f. la consegna e l’acquisto di sottoprodotti di origine animale per l’utilizzo ai sensi dell’articolo 33a;

fbis. l’acquisto di animali di piccola taglia destinati all’alimentazione animale per l’utilizzo ai sensi dell’articolo 33b;

Art. 11 cpv. 1

1Gli impianti e gli stabilimenti di cui all’allegato 1b numero 1 necessitano di un’autorizzazione rilasciata dal veterinario cantonale.

Art. 13 cpv. 1 frase introduttiva

1Il veterinario cantonale inserisce i seguenti dati nel sistema d’informazione per i dati del servizio veterinario pubblico raccolti nell’ambito dell’esecuzione di cui all’ordinanza del 27 aprile 20226 concernente i sistemi d’informazione dell’USAV per la filiera agroalimentare (O-SIFA):

Art. 13a Elenchi delle registrazioni e delle autorizzazioni

L’USAV stila e pubblica elenchi delle persone fisiche e giuridiche registrate nonché degli impianti e degli stabilimenti autorizzati.

Art. 15 cpv. 1 secondo periodo

1… Per gli impianti e gli stabilimenti autorizzati di cui all’allegato 1b numeri 11, 14 e 15 è necessario redigere, documentare e attuare la procedura di controllo conforme ai principi del controllo autonomo di cui all’allegato 2.

Art. 17 Notifica della quantità eliminata

1Le persone fisiche e giuridiche registrate devono notificare al veterinario cantonale la quantità totale di sottoprodotti di origine animale eliminati in un anno nei loro impianti, se questi non possono essere conservati a temperatura ambiente.

2È esente dall’obbligo di notifica l’eliminazione di:

a. quantità totali fino a 1000 kg all’anno;

b. pelli, pelame, contenuto dello stomaco e dell’intestino, liquame ed escrementi di insetti.

6 RS 916.408