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Consultazione 2022/32: Modifica dell’ordinanza concernente i sottoprodotti di origine animale (OSOAn) ed emanazione di una nuova ordinanza del DFI concernente il riciclaggio di sottoprodotti di origine animale per gli alimenti per animali e come concime (ORSOAn) · 22 pagine

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Ordinanza concernente i sottoprodotti di origine animale «%ASFF_YYYY_ID»

Titolo prima dell’art. 34a

Sezione 4: Fabbricazione e utilizzo di concime e di prodotti tecnici

Art. 34b Miscela di concime con farina di carne e ossa o con proteine animali

trasformate

1I concimi contenenti farina di carne e ossa o proteine animali trasformate devono essere miscelati con un costituente autorizzato.

2Previa consultazione dell’Ufficio federale dell’agricoltura e dell’Ufficio federale dell’ambiente, l’USAV autorizza il costituente se:

a. è composto da calce, liquame, urina, compost o residui di fermentazione di impianti di produzione di biogas o altre sostanze come i concimi minerali non utilizzati per l’alimentazione animale;

b. non presenta rischi per il suolo e le acque; e

c. rende la miscela non commestibile per gli animali e l’uso della miscela a scopi alimentari è escluso secondo la buona pratica agricola.

3I concimi contenuti nei seguenti imballaggi non devono essere miscelati con un costituente:

a. imballaggi finali di peso non superiore a 50 kg destinati al consumatore finale;

b. sacchi preimballati di peso non superiore a 1000 kg, se contrassegnati correttamente.

Art. 34c Utilizzo di concime

1I concimi contenenti farina di carne e di ossa o proteine animali trasformate devono essere utilizzati in modo tale che gli animali da reddito non entrino in contatto con essi.

2Il DFI può stabilire restrizioni sull’uso dei concimi e misure per evitare che vengano ingeriti dagli animali.

Art. 39 cpv. 1 primo periodo e cpv. 3

1Chi esporta sottoprodotti di origine animale di cui all’articolo 17 capoverso 1 deve essere in grado di eliminarli anche in Svizzera, in un impianto autorizzato all’eliminazione di sottoprodotti di origine animale della categoria corrispondente, se il Paese di destinazione ne dovesse limitare o vietare l’importazione. …

3Abrogato

Art. 45 Attuazione

1L’attuazione della presente ordinanza spetta ai Cantoni.

2L’autorità di controllo degli alimenti per animali attua la presente ordinanza in tutti gli stabilimenti di produzione di alimenti per animali e di immagazzinamento di cui all’allegato 1b numero 36.