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Consultazione 2022/32: Modifica dell’ordinanza concernente i sottoprodotti di origine animale (OSOAn) ed emanazione di una nuova ordinanza del DFI concernente il riciclaggio di sottoprodotti di origine animale per gli alimenti per animali e come concime (ORSOAn) · 22 pagine
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Ordinanza concernente i sottoprodotti di origine animale «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 31 Somministrazione di proteine miste trasformate di non ruminanti agli
animali acquatici in aziende di acquacoltura
In caso di riciclaggio canalizzato, le proteine trasformate di diverse specie di non ruminanti possono essere entrare nella composizione di alimenti per animali acquatici in aziende di acquacoltura, se sono soddisfatti, per analogia, i requisiti di cui agli articoli 30a e 30b.
Art. 31a Somministrazione di proteine trasformate di insetti al pollame, ai
suini o agli animali acquatici in aziende di acquacoltura
1In caso di riciclaggio canalizzato, le proteine trasformate di insetti possono entrare nella composizione di alimenti per pollame, per suini o per animali acquatici in aziende di acquacoltura, se:
a. il materiale greggio proviene da sottoprodotti di insetti della categoria 3 di cui all’articolo 7 lettere d–f;
b. i sottoprodotti di origine animale provengono dalla produzione primaria di una delle seguenti specie di insetti:
1. mosca soldato nera (Hermetia illucens),
2. larva della farina (Tenebrio molitor),
3. alfitobio (Alphitobius diaperinus),
4. grillo domestico (Acheta domesticus),
5. grillo tropicale (Gryllodes sigillatus),
6. grillo silente (Gryllus assimilis),
7. mosca domestica (Musca domestica),
8. baco da seta (Bombyx mori);
c. le larve degli insetti sono alimentate esclusivamente con prodotti di cui al capoverso 2;
d. le proteine animali trasformate sono prodotte secondo l’allegato 5 numero 30 e si dimostra l’adempimento delle norme microbiologiche di cui all’allegato 5 numero 38; e
e. la separazione lungo la catena degli alimenti per animali viene garantita in conformità all’articolo 32a.
2Le larve degli insetti possono essere alimentate con sostrati vegetali e con i sottoprodotti di origine animale seguenti:
a. prodotti di cui all’articolo 28;
b. farina di pesce;
c. prodotti sanguigni di non ruminanti;
d. fosfato bicalcico e fosfato tricalcico di origine animale.