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Consultazione 2022/32: Modifica dell’ordinanza concernente i sottoprodotti di origine animale (OSOAn) ed emanazione di una nuova ordinanza del DFI concernente il riciclaggio di sottoprodotti di origine animale per gli alimenti per animali e come concime (ORSOAn) · 22 pagine

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Ordinanza concernente i sottoprodotti di origine animale «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 32c Obbligo di notifica e registrazione

1Le aziende alimentari e gli stabilimenti di trasformazione che intendono ottenere o trasformare sottoprodotti di origine animale per l’alimentazione degli animali da reddito con il riciclaggio canalizzato devono notificarlo preventivamente all’autorità cantonale competente.

2Gli stabilimenti di produzione di alimenti per animali e di immagazzinamento che intendono immagazzinare e utilizzare sottoprodotti di origine animale per l’alimentazione degli animali da reddito con il riciclaggio canalizzato devono notificarlo preventivamente all’autorità di controllo degli alimenti per animali.

3La notifica deve contenere le seguenti informazioni:

a. la dicitura dello stabilimento;

b. il tipo di riciclaggio canalizzato;

c. se del caso, informazioni sulle registrazioni o autorizzazioni esistenti secondo la legislazione sulle derrate alimentari, sulle epizoozie e sugli alimenti per animali.

4Le aziende alimentari e gli stabilimenti di trasformazione secondo l’allegato 1b numero 2 vengono registrati dall’autorità cantonale competente.

Art. 32d Obbligo di autorizzazione

1Le aziende alimentari e gli stabilimenti di trasformazione di cui all’allegato 1b numeri 31–34 che intendono ottenere o trasformare sottoprodotti di origine animale per l’alimentazione degli animali da reddito con il riciclaggio canalizzato necessitano di un’autorizzazione dell’autorità cantonale competente.

2Gli stabilimenti di produzione di alimenti per animali e di immagazzinamento di cui all’allegato 1b numeri 35 e 36 che intendono immagazzinare e utilizzare sottoprodotti di origine animale per l’alimentazione degli animali da reddito con il riciclaggio canalizzato necessitano di un’autorizzazione dell’autorità di controllo degli alimenti per animali.

3L’autorità competente rilascia l’autorizzazione se i requisiti determinanti per il riciclaggio canalizzato, compresi i requisiti per il trasporto e l’immagazzinamento, sono soddisfatti. Prima del rilascio dell’autorizzazione essa effettua un’ispezione sul posto.

Art. 32e Deroghe all’obbligo di autorizzazione

I detentori di animali da reddito che per la produzione di alimenti composti per animali per uso esclusivo nella propria azienda utilizzano prodotti di cui agli articoli 29–32 non necessitano di autorizzazione se:

a. sono registrati dall’autorità di controllo degli alimenti per animali come utilizzatori del prodotto in questione;

b. tengono esclusivamente le specie animali a cui gli alimenti per animali sono destinati; e

c. gli alimenti per animali prodotti da loro con: