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Consultazione 2022/32: Modifica dell’ordinanza concernente i sottoprodotti di origine animale (OSOAn) ed emanazione di una nuova ordinanza del DFI concernente il riciclaggio di sottoprodotti di origine animale per gli alimenti per animali e come concime (ORSOAn) · 22 pagine

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Ordinanza concernente i sottoprodotti di origine animale «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 25a Cremazione di animali

1Nei crematori per animali è consentita la cremazione di:

a. animali da compagnia ed equidi;

b. altri animali provenienti da aziende detentrici di animali in Svizzera, se il veterinario cantonale responsabile dell’effettivo di provenienza e del crematorio per animali vi acconsente preventivamente.

2Gli animali che presentano segni di epizoozia o sono soggetti a provvedimenti di sequestro ai sensi degli articoli 66–72 OFE9 non possono essere cremati.

3I crematori per animali devono tenere un registro sulla provenienza, la specie e il numero di animali cremati.

Titolo prima dell’art. 27

Capitolo 4: Utilizzo di sottoprodotti di origine animale per l’alimentazione di animali nonché fabbricazione e utilizzo di concime e di prodotti tecnici

Sezione 1: Divieti di alimentazione

Art. 27 rubrica nonché cpv. 3 lett. e e 4

Rubrica abrogata

3Gli animali da reddito non possono essere alimentati con:

e. foraggi verdi provenienti da terreni sui quali sono stati applicati concimi diversi dal liquame, a meno che il taglio dell’erba o il pascolo abbiano luogo dopo un periodo di attesa di almeno 21 giorni.

4Per l’attuazione dei capoversi 1–3, d’intesa con il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca, il DFI può stabilire metodi e valori soglia.

Titolo prima dell’art. 27a

Sezione 1a: Deroghe per gli esperimenti sull’alimentazione

Art. 27a

1L’USAV può autorizzare deroghe per gli esperimenti sull’alimentazione temporanei per i quali è possibile derogare ai divieti di cui all’articolo 27.

2Esso rilascia l’autorizzazione se i requisiti previsti dalle altre disposizioni della presente ordinanza sono per quanto possibile soddisfatti e se l’esperimento è compatibile con le norme e i trattati internazionali applicabili.

9 RS 916.401