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Consultazione 2022/32: Modifica dell’ordinanza concernente i sottoprodotti di origine animale (OSOAn) ed emanazione di una nuova ordinanza del DFI concernente il riciclaggio di sottoprodotti di origine animale per gli alimenti per animali e come concime (ORSOAn) · 22 pagine

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Ordinanza concernente i sottoprodotti di origine animale «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 46 Controlli ufficiali

1I Cantoni e l’autorità di controllo degli alimenti per animali vigilano sull’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale. Essi controllano gli impianti almeno una volta all’anno e gli stabilimenti autorizzati e gli stabilimenti registrati periodicamente a seconda del tipo e del volume di attività che essi svolgono.

2Gli stabilimenti di cui all’allegato 1b numeri 2 e 3 registrati o autorizzati per il riciclaggio canalizzato devono essere controllati almeno una volta all’anno dall’autorità cantonale competente o dall’autorità di controllo degli alimenti per animali.

3Il controllo della produzione e della messa in commercio di alimenti per animali è inoltre disciplinato dall’ordinanza del 26 ottobre 201112 sugli alimenti per animali (OsAIA).

II

1Gli allegati 1a e 1b sono sostituiti dalla versione qui annessa.

2Gli allegati 2, 4 e 5 sono modificati secondo la versione qui annessa.

III

L’ordinanza del 26 ottobre 201113 sul libro dei prodotti destinati all’alimentazione animale è modificata come segue:

Allegato 4.1 parte 3

I sottoprodotti di origine animale possono essere utilizzati o immessi sul mercato per l’alimentazione animale solo se sono conformi alle disposizioni degli articoli 27–33c OSOAn14.

IV

La presente ordinanza entra in vigore il ...

… In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain Berset

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

12 RS 916.307

13 RS 916.307.1

14 RS 916.441.22