Progetto
Consultazione 2022/53: Approvazione dello scambio di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento del regolamento (UE) 2022/922 sull’istituzione e sul funzionamento di un meccanismo di valutazione e di monitoraggio per verificare l’applicazione dell’acquis di Schengen, che abroga il regolamento (UE) n. 1053/2013 (sviluppo dell’acquis di Schengen) · 27 pagine
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L 160/14 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 15.6.2022
CAPO II
PROGRAMMAZIONE
Articolo 12
Programma di valutazione pluriennale
1. La Commissione, se del caso previa consultazione dei pertinenti organi e organismi dell’Unione di cui all’articolo 7, stabilisce un programma di valutazione pluriennale che abbraccia un periodo di sette anni, almeno otto mesi prima dell’inizio del successivo settennato.
In ciascun ciclo di valutazione pluriennale ogni Stato membro è soggetto a una valutazione periodica, e può essere soggetto, ove opportuno, a una o più valutazioni tematiche o senza preavviso, sulla base di analisi dei rischi, di nuove normative o di informazioni ottenute dalla Commissione a norma degli articoli da 7 a 11.
2. La Commissione stabilisce il programma di valutazione pluriennale mediante un atto di esecuzione. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 30, paragrafo 2.
La Commissione trasmette il programma di valutazione pluriennale al Parlamento europeo e al Consiglio.
3. Il programma di valutazione pluriennale può indicare, se del caso, i settori prioritari specifici nell’ambito dei settori d’intervento di cui all’articolo 1, paragrafo 3, che devono essere oggetto di valutazione periodica e comprende un calendario provvisorio delle valutazioni.
Il programma di valutazione pluriennale stabilisce un elenco provvisorio degli Stati membri da sottoporre a valutazione periodica in un determinato anno, fatti salvi eventuali adeguamenti introdotti a norma del paragrafo 4 del presente articolo. L’ordine provvisorio in cui gli Stati membri devono essere sottoposti a valutazione periodica tiene conto del tempo trascorso dalla precedente valutazione periodica. Esso tiene conto anche dei risultati delle valutazioni precedenti, del ritmo di attuazione dei piani d’azione e di altre informazioni pertinenti a disposizione della Commissione, raccolte in conformità degli articoli da 7 a 11, in merito alle pratiche degli Stati membri nell’applicazione dell’acquis di Schengen.
4. In caso di forza maggiore che impedisca lo svolgersi delle valutazioni secondo il calendario provvisorio stabilito a norma del paragrafo 3, la Commissione può, d’intesa con gli Stati membri interessati, adeguare il calendario delle valutazioni in questione.
La Commissione informa senza ritardo il Parlamento europeo e il Consiglio in merito a eventi di cui al primo comma e alla loro incidenza prevista sulla programmazione delle valutazioni nell’ambito del programma di valutazione pluriennale.
Articolo 13
Programma di valutazione annuale
1. La Commissione stabilisce, mediante un atto di esecuzione, un programma di valutazione annuale entro il 15 novembre dell’anno precedente a quello cui il programma si riferisce. Tale programma di valutazione annuale si basa, in particolare, sulle analisi dei rischi e di altre informazioni ottenute dalla Commissione stessa a norma degli articoli da 7 a 11. L’atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 30, paragrafo 2.
2. Il programma di valutazione annuale comprende un calendario provvisorio delle valutazioni seguenti:
a) valutazioni periodiche degli Stati membri come indicato nel programma di valutazione pluriennale;
b) prime valutazioni di uno Stato membro;