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Consultazione 2022/53: Approvazione dello scambio di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento del regolamento (UE) 2022/922 sull’istituzione e sul funzionamento di un meccanismo di valutazione e di monitoraggio per verificare l’applicazione dell’acquis di Schengen, che abroga il regolamento (UE) n. 1053/2013 (sviluppo dell’acquis di Schengen) · 27 pagine

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L 160/4 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 15.6.2022

(13) Le forme di valutazione e i metodi dovrebbero essere resi più flessibili al fine di accrescere l’efficienza del

meccanismo di valutazione e di monitoraggio e la sua capacità di adattarsi alle nuove circostanze e agli sviluppi legislativi e di razionalizzare l’uso delle risorse degli Stati membri, della Commissione e degli organi e organismi dell’Unione. La valutazione dovrebbe assumere principalmente la forma di valutazioni periodiche tramite visite. Le valutazioni senza preavviso e le valutazioni tematiche dovrebbero essere usate in modo equilibrato, sulla base di analisi dei rischi, in seguito all’adozione di nuovi atti legislativi o sulla base di informazioni ottenute dalla Commissione in conformità del presente regolamento. È opportuno definire chiaramente le forme di valutazione. A seconda del settore d’intervento e della natura dell’attività di valutazione e di monitoraggio, il meccanismo di valutazione e di monitoraggio dovrebbe consentire la valutazione simultanea di più Stati membri e, in casi eccezionali, la valutazione interamente o parzialmente da remoto, come anche la valutazione combinata di diversi settori d’intervento. Nell’ambito del meccanismo di valutazione e di monitoraggio dovrebbe essere possibile elaborare relazioni globali di valutazione degli Stati membri, che ne valutino le prestazioni complessive nell’applicazione dell’acquis di Schengen.

(14) Le valutazioni tematiche dovrebbero essere usate per fornire un’analisi delle pratiche degli Stati membri

nell’attuazione dell’acquis di Schengen. Esse dovrebbero essere finalizzate a valutare l’attuazione di modifiche legislative significative dacché sono applicabili e di nuove iniziative, come pure a valutare questioni comuni a più settori d’intervento o le pratiche degli Stati membri che affrontano sfide analoghe.

(15) Le visite senza preavviso dovrebbero svolgersi, a seconda dello scopo, solo con notifica preliminare a breve termine o

senza notifica preliminare allo Stato membro interessato ed essere basate sulle analisi dei rischi o altri motivi pertinenti, se del caso. Dovrebbe essere possibile organizzare visite senza preavviso per valutare l’applicazione dell’acquis di Schengen alle frontiere interne, i problemi emergenti o sistemici che potrebbero avere ripercussioni significative sul funzionamento dello spazio Schengen o i casi in cui vi siano motivi di ritenere che uno Stato membro stia gravemente trascurando gli obblighi che gli incombono in virtù dell’acquis di Schengen. Le visite senza preavviso dovrebbero di norma aver luogo con un preavviso di almeno 24 ore. Le visite senza preavviso e che hanno luogo senza notifica preliminare dovrebbero svolgersi al fine di verificare il rispetto degli obblighi previsti dall’acquis di Schengen, in particolare alle frontiere interne e in risposta a indicazioni fondate circa gravi violazioni dei diritti fondamentali nell’applicazione dell’acquis di Schengen. In simili casi notificare la visita in via preliminare impedirebbe di conseguirne gli obiettivi. Per le visite senza preavviso riguardanti la valutazione dell’applicazione dell’acquis di Schengen alle frontiere interne dovrebbe essere possibile verificare, in particolare, se sono assenti i controlli di frontiera alle frontiere interne, e in special modo che l’esercizio dei poteri di polizia o di qualsiasi altro potere pubblico esercitato nella zona di frontiera interna non abbia effetti equivalenti alle verifiche di frontiera.

(16) La programmazione delle attività svolte in virtù del presente regolamento tramite programmi di valutazione

pluriennali e annuali ha già dimostrato il suo valore aggiunto nel garantire prevedibilità e certezza. Pertanto la Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, dovrebbe adottare programmi di valutazione pluriennali e annuali. Tali programmi dovrebbero essere dotati della flessibilità necessaria per potersi adattare alla natura dinamica dell’acquis di Schengen nel tempo. In caso di forza maggiore, è opportuno adeguare tali programmi, d’intesa con gli Stati membri interessati, senza che sia necessario modificarli formalmente. Il programma di valutazione pluriennale, adottato per sette anni, dovrebbe poter indicare, se del caso, i settori prioritari specifici, nell’ambito dei settori d’intervento, che devono essere oggetto di valutazione periodica. Questo approccio dovrebbe permettere maggiore flessibilità, una migliore definizione delle priorità e un uso più equilibrato e strategico di tutti gli strumenti disponibili. L’estensione del programma di valutazione pluriennale da cinque a sette anni dovrebbe inoltre consentire di esercitare un monitoraggio rafforzato, più attento e più mirato degli Stati membri senza ridurre il livello di controllo.

(17) Le attività di valutazione e di monitoraggio dovrebbero essere svolte da squadre composte da rappresentanti della

Commissione e da esperti designati dagli Stati membri. Tali rappresentanti ed esperti dovrebbero possedere adeguate qualifiche, fra cui solide conoscenze teoriche ed esperienza, e avrebbero dovuto intraprendere la pertinente formazione esistente. La Commissione dovrebbe assicurare corsi di formazione per valutatori Schengen in tutti i pertinenti settori d’intervento comprendenti elementi di diritti fondamentali e il corretto funzionamento delle autorità. La formazione ricevuta da un esperto per diventare valutatore Schengen dovrebbe poter consentire il riconoscimento a livello nazionale delle sue competenze, conoscenze e abilità acquisite durante tale formazione. Se per un settore d’intervento non sono disponibili corsi di formazione con conseguente mancanza di esperti formati, un esperto che aspiri a diventare valutatore Schengen dovrebbe poter accompagnare una missione di valutazione in qualità di esperto tirocinante.