Progetto

Consultazione 2022/53: Approvazione dello scambio di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento del regolamento (UE) 2022/922 sull’istituzione e sul funzionamento di un meccanismo di valutazione e di monitoraggio per verificare l’applicazione dell’acquis di Schengen, che abroga il regolamento (UE) n. 1053/2013 (sviluppo dell’acquis di Schengen) · 27 pagine

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L 160/16 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 15.6.2022

Articolo 16

Formazione degli esperti, degli osservatori e degli esperti tirocinanti

1. Gli Stati membri e la Commissione, in cooperazione con i competenti organi e organismi dell’Unione di cui all’articolo 7, provvedono affinché gli esperti degli Stati membri e i rappresentanti della Commissione ricevano una formazione adeguata per diventare valutatori Schengen.

La Commissione assicura che i corsi di formazione per valutatori Schengen siano organizzati per tutti i pertinenti settori d’intervento e comprendano il corretto funzionamento delle autorità nonché elementi di diritti fondamentali, sviluppati con la partecipazione della FRA.

La Commissione, in stretta cooperazione con gli Stati membri e i pertinenti organi e organismi dell’Unione di cui all’articolo 7, tiene aggiornati i programmi di formazione iniziale e ove necessario dispensa corsi di follow-up e aggiornamento.

2. In casi debitamente giustificati, ogni squadra che effettua valutazioni periodiche può comprendere un esperto tirocinante di uno Stato membro o della Commissione.

3. Gli osservatori devono disporre di una formazione adeguata.

Articolo 17

Gruppo di esperti degli Stati membri

1. La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, costituisce ogni anno un gruppo di esperti la cui esperienza professionale comprende settori d’intervento o, se del caso, i settori prioritari specifici definiti nel programma di valutazione pluriennale.

2. Parallelamente all’elaborazione del programma di valutazione annuale a norma dell’articolo 13, paragrafo 1, su invito della Commissione gli Stati membri designano uno o più esperti qualificati per settore d’intervento ai fini della partecipazione al gruppo di esperti dell’anno successivo. Ciascuno Stato membro fa sì che almeno un esperto designato per settore d’intervento sia disponibile durante un anno civile. Lo Stato membro può indicare il periodo di sei mesi in cui un esperto designato è disponibile e le preferenze per una particolare valutazione. La Commissione tiene conto di tali preferenze nella misura del possibile.

Gli Stati membri non sono tenuti a designare esperti nei settori in cui, per motivi oggettivi, non sono valutati o, in situazioni eccezionali, se la designazione incida in misura sostanziale sull’adempimento dei compiti nazionali. Qualora invochino tale circostanza, gli Stati membri forniscono per iscritto alla Commissione le motivazioni e le informazioni relative alla situazione eccezionale.

Gli Stati membri informano la Commissione in merito al referente nazionale designato per la comunicazione sull’invio di esperti.

3. In funzione delle valutazioni incluse nel programma di valutazione annuale, la Commissione specifica ulteriormente nell’invito i requisiti professionali per gli esperti da designare.

4. Gli Stati membri designano gli esperti entro sei settimane dal ricevimento dell’invito di cui al paragrafo 2.

5. Gli Stati membri garantiscono che gli esperti designati soddisfino le condizioni di cui all’articolo 15 e i requisiti specifici stabiliti nell’invito a costituire il gruppo di esperti.

6. Gli esperti che hanno ricevuto una formazione adeguata di cui all’articolo 16 sono designati, ove possibile, per partecipare al gruppo di esperti costituito per l’anno successivo a quello in cui hanno ricevuto il corso di formazione pertinente.

7. La Commissione può invitare i pertinenti organi e organismi dell’Unione di cui all’articolo 7 a designare i rispettivi osservatori per partecipare al gruppo di esperti.