Progetto

Consultazione 2022/53: Approvazione dello scambio di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento del regolamento (UE) 2022/922 sull’istituzione e sul funzionamento di un meccanismo di valutazione e di monitoraggio per verificare l’applicazione dell’acquis di Schengen, che abroga il regolamento (UE) n. 1053/2013 (sviluppo dell’acquis di Schengen) · 27 pagine

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L 160/18 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 15.6.2022

6. Lo Stato membro che desideri designare un esperto tirocinante di cui all’articolo 16, paragrafo 2, lo comunica alla Commissione almeno sei settimane prima dell’inizio previsto della valutazione.

7. Gli osservatori di cui al paragrafo 5 sostengono la squadra su richiesta degli esperti principali, ma non partecipano al processo decisionale interno alla squadra.

Gli esperti tirocinanti di cui al paragrafo 6 non partecipano attivamente all’attività di valutazione.

8. La Commissione, se non riceve conferma della partecipazione del numero richiesto di esperti facenti parte del gruppo almeno sei settimane prima dell’inizio previsto dell’attività di valutazione o di monitoraggio, o almeno una settimana prima nel caso di una visita senza preavviso, invita immediatamente tutti gli Stati membri a designare esperti qualificati non facenti parte del gruppo per occupare i posti mancanti. Gli Stati membri rispondono entro 72 ore dal ricevimento dell’invito.

9. La Commissione designa un esperto principale della Commissione e propone l’esperto principale dello Stato membro. L’esperto principale dello Stato membro è nominato dai membri della squadra quanto prima dopo la costituzione della squadra.

L’esperto principale è responsabile in particolare della pianificazione generale, delle attività preparatorie, dell’organizzazione della squadra, dello svolgimento della valutazione, del coordinamento della stesura della relazione di valutazione, della presentazione della relazione di valutazione e delle raccomandazioni, del controllo della qualità e del follow-up e, se del caso, delle pertinenti attività di monitoraggio.

Articolo 19

Svolgimento delle visite

1. Le squadre intraprendono tutti i preparativi necessari per garantire l’efficacia, l’accuratezza e la coerenza delle visite.

2. Il programma dettagliato delle visite in uno Stato membro o nei suoi consolati è stabilito dalla Commissione in stretta cooperazione con gli esperti principali e lo Stato membro interessato.

Il programma dettagliato di cui al primo comma può comprendere visite e riunioni con autorità e organismi nazionali, nonché organizzazioni non governative e internazionali, altri soggetti, organi e organismi che sostengono gli Stati membri nell’attuazione dell’acquis di Schengen.

3. Per quanto riguarda le visite con preavviso, la Commissione consulta lo Stato membro interessato e gli comunica il calendario e il programma dettagliato almeno sei settimane prima della data prevista della visita. Essa trasmette in anticipo i nomi dei membri della squadra e degli osservatori. Lo Stato membro interessato nomina un referente per gli aspetti pratici della visita.

4. Le visite senza preavviso hanno luogo con notifica preliminare di almeno 24 ore allo Stato membro interessato. Le visite senza preavviso alle frontiere interne hanno luogo senza notifica preliminare allo Stato membro interessato. Le visite senza preavviso possono aver luogo senza notifica preliminare allo Stato membro interessato nei casi in cui la Commissione ha fondati motivi per ritenere che vi siano gravi violazioni di diritti fondamentali nell’applicazione dell’acquis di Schengen. Anche le visite di verifica possono aver luogo senza notifica preliminare allo Stato membro interessato.

La Commissione stabilisce il programma dettagliato delle visite senza preavviso. Nei casi in cui uno Stato membro sia stato informato di una visita senza preavviso, la Commissione può consultare lo Stato membro interessato sul calendario e sul programma dettagliato.