Progetto
Consultazione 2022/53: Approvazione dello scambio di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento del regolamento (UE) 2022/922 sull’istituzione e sul funzionamento di un meccanismo di valutazione e di monitoraggio per verificare l’applicazione dell’acquis di Schengen, che abroga il regolamento (UE) n. 1053/2013 (sviluppo dell’acquis di Schengen) · 27 pagine
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15.6.2022 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 160/5
(18) Per garantire la partecipazione di un numero sufficiente di esperti qualificati in modo più rapido e meno oneroso, la
Commissione, in stretta cooperazione con gli Stati membri, dovrebbe costituire e mantenere un gruppo di esperti. Il gruppo dovrebbe essere la fonte primaria di esperti per le attività di valutazione e di monitoraggio. Ciascuno Stato membro dovrebbe designare almeno un esperto per settore di intervento in cui è valutato, a meno che la designazione incida in misura sostanziale sull’adempimento dei compiti nazionali.
(19) È opportuno prevedere maggiore flessibilità per quanto riguarda le dimensioni delle squadre di valutazione e di
monitoraggio al fine di aumentare l’efficienza e ridurre gli oneri amministrativi. Pertanto la Commissione dovrebbe definire e adattare le dimensioni delle squadre in funzione delle esigenze e delle sfide relative a ciascuna attività di valutazione e di monitoraggio, mantenendo nel contempo un equilibrio tra il numero di rappresentanti della Commissione e di esperti degli Stati membri, al fine di rispecchiare i principi di responsabilità condivisa e inter pares. È opportuno trovare un equilibrio tra i principi della responsabilità condivisa e della prevedibilità e la necessità di flessibilità durante il processo di selezione degli esperti. Nel costituire le squadre, la Commissione dovrebbe pertanto garantire, nella misura del possibile, l’equilibrio geografico e la necessità di profili diversi e di rotazione. È opportuno prestare particolare attenzione alla capacità delle amministrazioni nazionali di far sì che la designazione di esperti nelle attività di valutazione e di monitoraggio non gravi in misura eccessiva sugli Stati membri né sulla situazione individuale degli esperti. Gli esperti invitati per valutazioni specifiche e le rispettive autorità nazionali dovrebbero rispondere positivamente agli inviti, e dovrebbe essere possibile rifiutare un invito unicamente se debitamente giustificato per gravi motivi professionali o personali.
(20) I costi operativi delle attività di valutazione e di monitoraggio, quali viaggio, vitto e alloggio, dovrebbero essere a
carico del bilancio dell’Unione. Eventuali indennità giornaliere aggiuntive di esperti nazionali che partecipano alle missioni di valutazione e di monitoraggio e i costi di personale sostenuti per sostituire tali esperti in caso di assenza dovrebbero poter essere coperti dai programmi nazionali degli Stati membri nell’ambito dei pertinenti fondi dell’Unione, conformemente agli obiettivi e alle norme applicabili a tali fondi.
(21) Le relazioni di valutazione dovrebbero essere concise e sintetiche. Esse dovrebbero concentrarsi sulle carenze che
hanno ripercussioni significative e mettere in evidenza i settori in cui potrebbero essere apportati miglioramenti notevoli. I risultati di minore entità non dovrebbero figurare nelle relazioni. Al termine dell’attività di valutazione la squadra dovrebbe comunque comunicare tali risultati allo Stato membro valutato, comprese le autorità responsabili del pertinente meccanismo nazionale di controllo della qualità. La squadra dovrebbe cercare attivamente di individuare le migliori pratiche, che dovrebbero essere aggiunte alle relazioni. In particolare, ai fini della relazione dovrebbero essere evidenziate come migliori pratiche le misure nuove e innovative che migliorano notevolmente l’attuazione delle norme comuni e che potrebbero essere messe in pratica da altri Stati membri.
(22) Le relazioni di valutazione dovrebbero di norma contenere raccomandazioni sul modo per correggere le carenze
riscontrate,comprese le violazioni dei diritti fondamentali, ed essere adottate immediatamente in un unico atto dalla Commissione mediante un atto di esecuzione con procedura d’esame a norma dell’articolo 5 del regolamento (UE)
n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (8). Riunire la relazione e le raccomandazioni in un unico documento e con una procedura unica di adozione rafforza il collegamento intrinseco tra i risultati della valutazione e le raccomandazioni. Inoltre, la contestuale pubblicazione della relazione e delle raccomandazioni dovrebbe consentire agli Stati membri di colmare le carenze in modo più rapido ed efficiente. Nel contempo il ricorso alla procedura d’esame dovrebbe garantire il coinvolgimento degli Stati membri nel processo decisionale che conduce all’adozione delle raccomandazioni.
(23) Tuttavia, per rafforzare la fiducia reciproca tra gli Stati membri, assicurare un loro migliore coordinamento a livello
di Unione e far sì che fra di loro vi sia una maggiore pressione tra pari, è opportuno conferire al Consiglio la competenza di esecuzione per l’adozione di raccomandazioni recanti provvedimenti correttivi in determinati casi, nonché per la chiusura dei piani d’azione in determinati casi, dato il suo ruolo politico nell’esercitare tale pressione tra pari. Detta competenza di esecuzione è giustificata dal fatto che, a norma dell’articolo 70 TFUE, sono state conferite al Consiglio competenze specifiche in materia di valutazione reciproca dell’attuazione delle politiche dell’Unione nell’ambito dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Essa rispecchia adeguatamente l’obiettivo di un meccanismo di valutazione basato su tale lex specialis, che, in questo particolare settore, consiste nello svolgere una
(8) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).