Progetto
Consultazione 2022/53: Approvazione dello scambio di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento del regolamento (UE) 2022/922 sull’istituzione e sul funzionamento di un meccanismo di valutazione e di monitoraggio per verificare l’applicazione dell’acquis di Schengen, che abroga il regolamento (UE) n. 1053/2013 (sviluppo dell’acquis di Schengen) · 27 pagine
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15.6.2022 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 160/25
2. Le valutazioni riguardano solo l’applicazione effettiva ed efficace a opera dell’Irlanda della parte dell’acquis di Schengen cui è stata autorizzata a partecipare.
3. L’Irlanda partecipa all’adozione delle raccomandazioni del Consiglio solo per quanto riguarda la parte dell’acquis di Schengen cui è stata autorizzata a partecipare.
Articolo 30
Procedura di comitato
1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l’articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 in combinato disposto con il suo articolo 5.
Articolo 31
Disposizioni transitorie
1. Il primo programma di valutazione pluriennale e il primo programma di valutazione annuale a norma del presente regolamento sono istituiti entro il 1o dicembre 2022 e hanno inizio il 1o febbraio 2023.
Il programma di valutazione pluriennale a norma del presente regolamento tiene conto delle valutazioni già svolte nell’ambito del secondo programma pluriennale adottato a norma del regolamento (UE) n. 1053/2013 ed è steso in continuità con detto secondo programma pluriennale.
2. Il questionario standard adottato a norma del regolamento (UE) n. 1053/2013 è utilizzato finché non sia elaborato il questionario standard di cui all’articolo 14 del presente regolamento.
3. Per le valutazioni effettuate prima del 1o febbraio 2023, le relazioni di valutazione e le raccomandazioni sono adottate conformemente al regolamento (UE) n. 1053/2013. Le attività di follow-up e di monitoraggio di tali valutazioni, a cominciare dalla presentazione dei piani d’azione, sono svolte conformemente al presente regolamento.
Articolo 32
Abrogazione
Il regolamento (UE) n. 1053/2013 è abrogato con effetto a decorrere dal 1o ottobre 2022, a eccezione delle disposizioni relative all’adozione delle relazioni di valutazione e delle raccomandazioni, che si applicano fino all’adozione delle relazioni di valutazione e delle raccomandazioni di cui all’articolo 31, paragrafo 3, del presente regolamento.
I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato.
Articolo 33
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.