Progetto
Consultazione 2022/53: Approvazione dello scambio di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento del regolamento (UE) 2022/922 sull’istituzione e sul funzionamento di un meccanismo di valutazione e di monitoraggio per verificare l’applicazione dell’acquis di Schengen, che abroga il regolamento (UE) n. 1053/2013 (sviluppo dell’acquis di Schengen) · 27 pagine
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L 160/20 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 15.6.2022
Articolo 21
Follow-up e monitoraggio
1. Entro due mesi dall’adozione da parte della Commissione della relazione di valutazione contenente raccomandazioni, a norma dell’articolo 20, paragrafo 4, o dall’adozione delle raccomandazioni del Consiglio, a norma dell’articolo 20, paragrafo 5, lo Stato membro valutato presenta alla Commissione e al Consiglio un piano d’azione volto ad attuare tutte le raccomandazioni. Gli altri Stati membri sono invitati a formulare osservazioni sul piano d’azione.
2. La Commissione, dopo aver consultato la squadra che ha svolto l’attività di valutazione, fornisce allo Stato membro valutato un esame dell’adeguatezza del piano d’azione entro un mese dalla presentazione di quest’ultimo.
Se la Commissione ritiene inadeguato il piano d’azione, lo Stato membro valutato presenta un piano d’azione riveduto entro un mese dal ricevimento dell’esame. La Commissione presenta l’esame del piano d’azione anche al Consiglio.
3. Lo Stato membro valutato riferisce alla Commissione e al Consiglio in merito all’attuazione del suo piano d’azione ogni sei mesi a partire dalla data della notifica del ricevimento dell’esame del piano d’azione, fino a quando la Commissione non ritenga pienamente attuato il piano d’azione. A seconda della natura delle carenze e dello stato di attuazione delle raccomandazioni, la Commissione, in consultazione con lo Stato membro valutato, può richiedere a quest’ultimo di riferire con una frequenza diversa.
Qualora lo Stato membro valutato non riferisca periodicamente in merito all’attuazione del piano d’azione, la Commissione informa il Consiglio e il Parlamento europeo del mancato rispetto degli obblighi da parte di tale Stato membro valutato.
La Commissione può effettuare visite di verifica per monitorare i progressi compiuti nell’attuazione del piano d’azione.
Se ritiene che il piano d’azione sia pienamente attuato, la Commissione informa gli Stati membri della chiusura del piano d’azione.
CAPO IV
GRAVE CARENZA E FORME SPECIFICHE DI VALUTAZIONE
Articolo 22
Disposizioni specifiche in caso di grave carenza riscontrata nella relazione di valutazione
1. Al termine dell’attività di valutazione la Commissione e gli esperti principali dello Stato membro, a nome della squadra, informano per iscritto lo Stato membro valutato che è stata riscontrata una grave carenza. Anche il Consiglio ne è informato senza ritardo.
Lo Stato membro valutato prende immediatamente provvedimenti correttivi, se necessario anche mobilitando tutti i mezzi operativi e finanziari opportuni. Lo Stato membro valutato informa senza ritardo la Commissione e gli altri Stati membri dei provvedimenti correttivi immediati presi o programmati. Parallelamente la Commissione informa i pertinenti organi e organismi dell’Unione di cui all’articolo 7 della grave carenza affinché prestino eventualmente sostegno allo Stato membro valutato.
2. La relazione di valutazione redatta a norma dell’articolo 20, paragrafi 1, 2 e 3, comprende in via prioritaria i risultati che hanno portato a riscontrare una grave carenza. Il titolo e la conclusione della relazione di valutazione indicano chiaramente che sussiste una grave carenza o gravi carenze. La relazione di valutazione è accompagnata da progetti di raccomandazioni riguardanti anche i provvedimenti correttivi immediati. La Commissione trasmette il progetto di relazione di valutazione allo Stato membro valutato entro due settimane dalla conclusione dell’attività di valutazione.