Progetto

Consultazione 2022/53: Approvazione dello scambio di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento del regolamento (UE) 2022/922 sull’istituzione e sul funzionamento di un meccanismo di valutazione e di monitoraggio per verificare l’applicazione dell’acquis di Schengen, che abroga il regolamento (UE) n. 1053/2013 (sviluppo dell’acquis di Schengen) · 27 pagine

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15.6.2022 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 160/15

c) ove opportuno, valutazioni tematiche, compresi i relativi temi, gli Stati membri da valutare e i metodi previsti.

3. La Commissione trasmette il programma di valutazione annuale al Parlamento europeo e al Consiglio senza ritardo. In caso di forza maggiore che impedisca lo svolgersi delle valutazioni secondo il calendario provvisorio stabilito a norma del paragrafo 2, la Commissione può, d’intesa con gli Stati membri interessati, adeguare il calendario delle valutazioni in questione.

La Commissione informa senza ritardo il Parlamento europeo e il Consiglio in merito agli eventi di cui al secondo comma e alla loro incidenza prevista sulla programmazione delle valutazioni nell’ambito del programma di valutazione annuale.

Articolo 14

Questionario standard

1. La Commissione elabora e aggiorna un questionario standard mediante un atto di esecuzione. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 30, paragrafo 2.

Nel mettere a punto il questionario la Commissione può consultare gli organi e organismi dell’Unione di cui all’articolo 7.

2. Il questionario standard verte sull’attuazione della legislazione pertinente nonché sui mezzi organizzativi e tecnici disponibili per l’attuazione dell’acquis di Schengen, compresi quelli indicati nei manuali e cataloghi Schengen, e sui dati statistici di rilievo.

3. Entro il 1o luglio di ogni anno la Commissione trasmette il questionario standard agli Stati membri che devono essere soggetti a valutazione periodica nell’anno successivo secondo il programma di valutazione annuale.

Gli Stati membri di cui al primo comma trasmettono alla Commissione le loro risposte entro il 31 ottobre dello stesso anno.

La Commissione mette le risposte di cui al secondo comma a disposizione degli altri Stati membri.

4. Su richiesta della Commissione gli Stati membri valutati aggiornano le loro risposte al questionario standard e rispondono se richiesto a domande complementari prima delle valutazioni specifiche. Gli Stati membri possono inoltre trasmettere i risultati dei meccanismi nazionali di controllo della qualità e degli audit interni, ove pertinenti.

CAPO III

DISPOSIZIONI COMUNI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE E DI MONITORAGGIO

Articolo 15

Membri della squadra e osservatori

1. I membri della squadra e gli osservatori che partecipano alle attività di valutazione e di monitoraggio possiedono adeguate qualifiche, fra cui una solida conoscenza teorica ed esperienza nei settori oggetto del meccanismo di valutazione e di monitoraggio, unitamente a una solida conoscenza dei principi, delle procedure e delle tecniche di valutazione, e sanno comunicare efficacemente in una lingua comune.

2. Gli esperti degli Stati membri che ai sensi del pertinente atto di adesione sono vincolati dall’acquis di Schengen ma non lo applicano ancora integralmente possono partecipare alle attività di valutazione e di monitoraggio di tutte le parti dell’acquis di Schengen.