Progetto
Consultazione 2022/53: Approvazione dello scambio di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento del regolamento (UE) 2022/922 sull’istituzione e sul funzionamento di un meccanismo di valutazione e di monitoraggio per verificare l’applicazione dell’acquis di Schengen, che abroga il regolamento (UE) n. 1053/2013 (sviluppo dell’acquis di Schengen) · 27 pagine
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L 160/24 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 15.6.2022
Articolo 26
Guida alla valutazione Schengen
La Commissione, in stretta cooperazione con gli Stati membri, stabilisce e, se necessario, aggiorna gli orientamenti per quanto riguarda, in particolare:
a) le responsabilità in materia di formazione degli esperti, dei rappresentanti della Commissione e degli osservatori;
b) le attività preparatorie per le valutazioni;
c) lo svolgimento delle visite, comprese le visite senza preavviso;
d) lo svolgimento delle attività di valutazione e di monitoraggio, compresi questionari o, in via eccezionale, con altri
metodi da remoto;
e) il processo di redazione e l’inserimento di materiale documentario e digitale nelle relazioni di valutazione;
f) la procedura di follow-up, in particolare per quanto riguarda le nuove visite e le visite di verifica;
g) sinergie con altre attività di valutazione e di monitoraggio;
h) questioni logistiche e finanziarie riguardanti l’organizzazione delle attività di valutazione e di monitoraggio;
i) la verifica delle attività degli organi e organismi dell’Unione nella misura in cui essi svolgono a nome degli Stati membri
funzioni di assistenza nell’applicazione operativa delle disposizioni dell’acquis di Schengen;
Articolo 27
Riesame
La Commissione procede al riesame dell’applicazione del presente regolamento e riferisce al Consiglio entro sei mesi dall’adozione di tutte le relazioni di valutazione contemplate dal primo programma di valutazione pluriennale adottato in virtù del presente regolamento. Tale riesame riguarda tutti gli elementi del presente regolamento, compreso il funzionamento delle procedure di adozione degli atti nell’ambito del meccanismo di valutazione. La Commissione trasmette immediatamente la relazione al Parlamento europeo.
Articolo 28
Informazioni sensibili
1. I membri della squadra, gli osservatori e gli esperti tirocinanti considerano riservata ogni informazione acquisita nell’esecuzione dei propri compiti.
2. Lo status di classificazione delle relazioni è quello di «informazioni sensibili non classificate» conformemente alla decisione (UE, Euratom) 2015/443. Le relazioni sono classificate «RESTREINT UE/EU RESTRICTED/" ai sensi della decisione (UE, Euratom) 2015/444, qualora una tale classificazione sia necessaria a norma dell’articolo 5, paragrafo 3, di detta decisione o a seguito di una richiesta motivata dello Stato membro valutato.
La Commissione, consultato lo Stato membro interessato, decide quali parti della relazione di valutazione possono essere rese pubbliche.
3. Le informazioni e i documenti classificati ai fini del presente regolamento sono trasmessi e trattati in conformità delle norme di sicurezza applicabili. Tali norme non precludono la trasmissione delle informazioni al Parlamento europeo e ai pertinenti organi e organismi dell’Unione di cui all’articolo 7.
Articolo 29
Condizioni di partecipazione dell’Irlanda
1. Gli esperti dell’Irlanda partecipano solo alla valutazione della parte dell’acquis di Schengen cui l’Irlanda è stata autorizzata a partecipare.