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Consultazione 2022/53: Approvazione dello scambio di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento del regolamento (UE) 2022/922 sull’istituzione e sul funzionamento di un meccanismo di valutazione e di monitoraggio per verificare l’applicazione dell’acquis di Schengen, che abroga il regolamento (UE) n. 1053/2013 (sviluppo dell’acquis di Schengen) · 27 pagine
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L 160/6 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 15.6.2022
funzione complementare di monitoraggio dell’efficacia dell’attuazione pratica delle politiche dell’Unione mediante valutazioni inter pares. Il Consiglio dovrebbe pertanto adottare raccomandazioni nei casi che presentano un’importanza politica e un interesse generale per il funzionamento dello spazio Schengen. Dovrebbero essere considerati tali i casi in cui lo Stato membro valutato contesti in modo sostanziale il contenuto del progetto della relazione di valutazione o la natura di un risultato, dimostrando in tal modo che durante la valutazione possono essere sorti problemi potenziali. Lo stesso dovrebbe valere qualora una valutazione concluda che esiste una grave carenza, nel caso delle valutazioni tematiche, o nel caso di prime valutazioni. Analogamente, nell’ambito del suo ruolo nella fase di monitoraggio del meccanismo di valutazione e monitoraggio, il Consiglio dovrebbe adottare decisioni di esecuzione che approvino la chiusura dei piani d’azione in caso di gravi carenze e di prime valutazioni.
(24) Nei casi in cui le valutazioni individuino una grave carenza, dovrebbero applicarsi disposizioni specifiche per
garantire la rapida adozione di misure correttive. Dato il rischio che rappresentano tali carenze, lo Stato membro valutato, non appena ne è informato, dovrebbe iniziare immediatamente ad attuare provvedimenti volti a correggerla, se necessario anche mobilitando tutti i mezzi operativi e finanziari opportuni. I provvedimenti correttivi dovrebbero essere soggetti a scadenze più brevi e a un controllo politico e un monitoraggio più rigorosi durante l’intero processo. A tale riguardo, la Commissione dovrebbe informare immediatamente il Consiglio quando una valutazione rileva una grave carenza, anche qualora si ritenga che una grave carenza costituisca un rischio per l’ordine pubblico o la pubblica sicurezza nello spazio Schengen. La Commissione dovrebbe trasmettere la relazione al Consiglio e al Parlamento europeo e organizzare una nuova visita entro un anno dalla data della valutazione per verificare se lo Stato membro vi abbia rimediato. In seguito alla nuova visita la Commissione dovrebbe presentare una relazione di nuova visita al Consiglio.
(25) L’individuazione di una grave carenza richiede una valutazione approfondita caso per caso sulla base di criteri chiari,
che potrebbero variare in funzione del settore d’intervento, in merito alla natura, alla portata e alle potenziali ripercussioni dei problemi. La classificazione di un risultato come grave carenza potrebbe dipendere da diversi elementi chiave relativi all’efficace attuazione dell’acquis di Schengen e da una diversa combinazione di fattori. Dovrebbe tuttavia essere considerata grave una carenza che si ritiene possa costituire una violazione dei diritti fondamentali o abbia, o possa avere nel tempo, ripercussioni negative significative su uno o più Stati membri o sul funzionamento dello spazio senza controlli alle frontiere interne. Qualora una relazione di valutazione individui una grave carenza nello svolgimento del controllo alle frontiere esterne, possono applicarsi gli articoli 21 e 29 del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio (9).
(26) Il meccanismo di valutazione e di monitoraggio dovrebbe comprendere una forte componente di follow-up e di
monitoraggio. A tale componente dovrebbe provvedere la Commissione, in stretta cooperazione con il Consiglio e, se del caso, il Parlamento europeo, senza creare un onere sproporzionato per i soggetti coinvolti. Le valutazioni dovrebbero essere seguite con piani d’azione. Nel redigere i piani d’azione, gli Stati membri valutati dovrebbero tenere pienamente conto delle possibilità di finanziamento offerte dall’Unione e utilizzare al meglio tali risorse. Per accelerare il processo la Commissione dovrebbe trasmettere esami dell’adeguatezza dei piani d’azione, per esempio in forma di lettera. Per garantire un follow-up tempestivo, qualora i servizi della Commissione non considerino adeguato il piano d’azione, lo Stato membro interessato dovrebbe essere tenuto a presentare un piano d’azione riveduto entro un mese dal ricevimento dell’esame. La frequenza delle relazioni di follow-up sull’attuazione dei piani d’azione trasmesse dallo Stato membro alla Commissione e al Consiglio dovrebbe essere, di norma, ogni sei mesi. Tuttavia, la Commissione dovrebbe poter indicare una frequenza diversa per tali relazioni, compresa una frequenza ridotta, per esempio nei casi in cui la valutazione abbia individuato soltanto risultati nella categoria «richiede miglioramenti».
(27) È opportuno che la Commissione abbia la possibilità di organizzare nuove visite e visite di verifica nell’ambito delle
sue attività di monitoraggio. Le nuove visite dovrebbero essere organizzate per monitorare i progressi compiuti nell’attuazione di un piano d’azione a seguito di una valutazione che abbia rilevato una grave carenza o di una prima valutazione che abbia concluso che lo Stato membro valutato non soddisfa le condizioni necessarie per applicare l’acquis di Schengen nel settore d’intervento valutato. La relazione di nuova visita dovrebbe esporre i progressi compiuti nell’attuazione delle raccomandazioni e appurare se la grave carenza è stata colmata. La relazione dovrebbe poter essere corredata, se necessario, di raccomandazioni. Come mezzo per esercitare la pressione tra pari, il Consiglio dovrebbe poter esprimere la sua posizione in merito alla relazione e invitare la Commissione a proporre raccomandazioni.
(9) Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1).