Progetto

Consultazione 2022/53: Approvazione dello scambio di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento del regolamento (UE) 2022/922 sull’istituzione e sul funzionamento di un meccanismo di valutazione e di monitoraggio per verificare l’applicazione dell’acquis di Schengen, che abroga il regolamento (UE) n. 1053/2013 (sviluppo dell’acquis di Schengen) · 27 pagine

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15.6.2022 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 160/21

Lo Stato membro valutato esprime le proprie osservazioni sul progetto di relazione di valutazione entro 10 giorni lavorativi dal suo ricevimento. Su richiesta dello Stato membro valutato si tiene una riunione di redazione al più tardi cinque giorni lavorativi dopo il ricevimento delle osservazioni di detto Stato membro.

3. Per imperativi motivi d’urgenza debitamente giustificati connessi alla grave carenza, la Commissione adotta la relazione di valutazione al più tardi sei settimane dopo la conclusione dell’attività di valutazione mediante un atto di esecuzione immediatamente applicabile secondo la procedura di cui all’articolo 30, paragrafo 3. La Commissione trasmette la relazione di valutazione al Parlamento europeo.

4. Alla luce dei risultati la squadra elabora progetti recanti raccomandazioni di provvedimenti correttivi tesi a colmare la grave carenza riscontrata nella relazione di valutazione.

Entro sei settimane dall’adozione della relazione di valutazione, la Commissione presenta al Consiglio la relazione di valutazione corredata di una proposta recante raccomandazioni di provvedimenti correttivi tesi a colmare la grave carenza riscontrata durante la valutazione e di un’indicazione delle priorità per metterli in atto.

Il Consiglio adotta le raccomandazioni entro un mese dal ricevimento della proposta.

Il Consiglio trasmette le raccomandazioni al Parlamento europeo e ai parlamenti nazionali.

Il Consiglio fissa termini proporzionati per l’attuazione delle raccomandazioni relative a una grave carenza e specifica la frequenza con cui lo Stato membro valutato deve riferire alla Commissione e al Consiglio in merito all’attuazione del suo piano d’azione.

5. Se una visita rivela una grave carenza considerata una minaccia grave per l’ordine pubblico o la sicurezza interna nello spazio senza controlli alle frontiere interne o individuata sulla base del rischio di violazione sistematica dei diritti fondamentali, la Commissione ne informa immediatamente il Parlamento europeo e il Consiglio.

Il Consiglio discute urgentemente la questione e si adopera per adottare, sulla base di una proposta della Commissione e mediante un atto di esecuzione, raccomandazioni che definiscano misure adeguate per porre rimedio o limitare l’impatto della grave carenza sull’ordine pubblico o sulla sicurezza interna nello spazio senza controlli alle frontiere interne o la violazione sistematica dei diritti fondamentali, entro due settimane dal ricevimento della proposta. La decisione del Consiglio recante le raccomandazioni lascia impregiudicato l’articolo 29 del regolamento (UE) 2016/399 e l’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1896.

Il Consiglio trasmette le raccomandazioni al Parlamento europeo.

6. Lo Stato membro valutato presenta alla Commissione e al Consiglio il suo piano d’azione entro un mese dall’adozione delle raccomandazioni. Gli altri Stati membri sono invitati a formulare osservazioni sul piano d’azione. La Commissione trasmette il piano d’azione al Parlamento europeo.

La Commissione, dopo aver consultato la squadra che ha svolto l’attività di valutazione, trasmette allo Stato membro valutato un esame dell’adeguatezza del piano d’azione entro due settimane dalla sua presentazione. Se la Commissione ritiene inadeguato il piano d’azione, lo Stato membro valutato presenta un piano d’azione riveduto entro due settimane dal ricevimento dell’esame.

La Commissione presenta l’esame del piano d’azione al Consiglio e lo trasmette al Parlamento europeo.

Lo Stato membro valutato riferisce alla Commissione e al Consiglio in merito all’attuazione del suo piano d’azione fino a quando la Commissione non ritenga pienamente attuato il piano d’azione.